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Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che disciplina in modo uniforme le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Durc – Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

5 Dicembre 2007
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Si riporta in allegato il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che disciplina in modo uniforme le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 ed entra in vigore il 31 dicembre prossimo.

In merito ai contenuti dello stesso, innanzitutto viene precisato che il possesso del durc è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce, per il settore dell’edilizia, che il durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva, è rilasciato, oltre che ovviamente dagli Istituti previdenziali Inps e Inail, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con tale disposizione è stato dato esito agli interventi delle parti sociali del settore, tesi a dare soluzione al problema delle cosiddette casse edili anomale, già presenti o che dovessero essere costituite in prosieguo.

Il decreto precisa anche quali debbano essere i contenuti del durc, elenca i requisiti di regolarità contributiva, specifica i tempi di rilascio del documento, il periodo di validità dello stesso nonché le cause ostative al suo rilascio (per quest’ultimo aspetto con riguardo ai benefici economici e normativi).

In buona sostanza viene data omogeneità a regolamentazioni già introdotte da disposizioni precedenti.

Si segnala, tra le novità introdotte dal decreto, quella prevista dal terzo comma dell’art. 7 in base alla quale – in carenza dei requisiti di regolarità contributiva – le Casse Edili, prima dell’emissione del durc o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

In questi casi il termine di 30 giorni per il rilascio del durc è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione (art. 6, comma 3) tranne nel caso di cui all’art. 8, comma 3 del decreto stesso.

Tale ultima disposizione stabilisce che – ai soli fini della partecipazione a gare di appalto – non osta al rilascio del durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e versate, con riferimento a ciascun Istituto e a ciascuna Cassa Edile e che non è da considerare grave lo scostamento inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, in ogni caso, uno scostamento inferiore ai 100 euro. Resta ovviamente fermo l’obbligo di versamento dell’importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del durc.

Costituiscono cause ostative al rilascio del durc, ai soli fini dell’esclusione dai benefici economici e normativi, come del resto specificato nel dettato normativo dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, le violazioni di cui all’art. 9 dello stesso decreto e individuate in modo tassativo nell’allegato A allo stesso decreto, accertate con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo.

Su questo specifico aspetto è in corso di diramazione, nelle more dell’entrata in vigore del decreto in esame, una circolare del Ministero del lavoro, sollecitata dall’Ance proprio con lo scopo di chiarire i richiamati esatti termini del citato articolo 9.

Con riguardo alla previsione, contenuta nell’allegato al decreto, relativa agli articoli 7 e 9 del D. Lgs. n. 66/2003 (riposo giornaliero e settimanale), si sottolinea come la violazione dei suddetti articoli sia ostativa al rilascio del durc solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

In questo senso l’Ance è intervenuta, nella considerazione che, altrimenti, gli effetti della stessa sarebbero stati inopinatamente particolarmente gravosi.

Per completezza si unisce alla presente anche una nota che riporta le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’art. 9 del decreto, elencate nell’allegato A allo stesso, esplicitandone il contenuto.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni anche alla luce dell’emananda circolare applicativa del Ministero del lavoro.

3306-Cause ostative durc.pdfApri

3306-Decreto Ministero.pdfApri
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