Il Ministero del Lavoro, quanto alle novità introdotte per il settore edile dalla L. n. 247/2007 co. n. 53 in tema di collocamento obbligatorio, sono stati confermati alcuni orientamenti già espressi dall’Ance in occasione di precedenti note
Si fa seguito alla comunicazione del 30 gennaio scorso per precisare che, dagli ultimi contatti intrapresi con i referenti presso il Ministero del Lavoro, quanto alle novità introdotte per il settore edile dalla L. n. 247/2007 co. n. 53 in tema di collocamento obbligatorio, sono state confermati alcuni orientamenti già espressi dall’Ance in occasione di precedenti note.
Per ciò che concerne, infatti, il riferimento al cantiere, operato dalla norma in oggetto per delimitare il personale non computabile al fine della base di calcolo per la assunzione dei disabili ex L. n. 68/99, il dicastero ha ribadito che con tale espressione va inteso l’ambito in cui operano le aziende che svolgono le attività descritte dall’allegato I del D.Lgs. n. 494/1994.
Parimenti si era espresso il Ministero con la nota circolare n. 29 del 29 settembre 2006 esplicativa, per l’appunto, del procedimento di sospensione previsto dalla L. n. 248/2006.
A tal proposito è stato anche precisato che anche per ciò che concerne la formula datori di lavoro del settore edile, è necessario rifarsi a quanto espresso nella medesima circolare dove si legge “…….aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili”, dove per inquadrabili si deve intendere tutte quelle aziende che, pur essendo al livello previdenziale inquadrate in un settore diverso da quello dell’edilizia (ad es. industria), applicano comunque il contratto collettivo edile e operano in tale settore.
In tal senso la norma in questione sul collocamento obbligatorio e sui nuovi criteri di computo potrà, alla luce di tali ulteriori chiarimenti, essere applicata anche a tali imprese.
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