L’allegata nota ricorda che i minimali si ottengono, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, che per il 2008 è stato determinato nella misura dell' 1,7%.
Con riferimento al Decreto Legge n. 338/89, convertito nella L. n. 389/89 che, all’art. 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che a tali trattamenti debbano essere commisurati i contributi versati anche dai datori di lavoro che non aderiscono, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva da essi disciplinata l’Inps, con la circolare n. 11/08, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione giornaliera, con decorrenza 1° gennaio 2008.
L’allegata nota ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, che per il 2008 è stato determinato nella misura dell’ 1,7%.
Tra le misure oggetto di variazione si segnalano in particolare:
Si segnala, per ultimo, che le imprese che per il mese di gennaio 2008 non hanno potuto applicare quanto contenuto nella circolare di cui trattasi, potranno regolarizzare il medesimo periodo di gennaio entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare di cui in oggetto.
Per conoscenza, si fornisce, unitamente alla nota in oggetto, la tabella relativa ai limiti di retribuzione giornaliera, da valere per il periodo di paga che decorre dal 1° gennaio 2008.
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