L’Inps è intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativi al congedo di maternità/paternità in caso di adozione o affidamento di minore.
L’Inps, a seguito delle novità introdotte dall’art. 2, commi 452 e 453 della L. n. 244/07, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativi al congedo di maternità/paternità in caso di adozione o affidamento di minore.
In particolare, l’allegata circolare n. 16/08, nel ricordare che sono stati abrogati gli artt. 27 e 37 e sostituiti gli artt. 26, 31 e 36 del D.Lgs. n. 151/01, precisa che la riforma opera con riferimento agli ingressi in famiglia (adozioni nazionali ) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008, nonché di quelli avvenuti nell’anno 2007 purché non sia decorso il limite temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
In caso di adozione sia nazionale che internazionale, il congedo di maternità spetta per un periodo pari a cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dall’età dello stesso all’atto dell’adozione. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito, anche in modo parziale, prima dell’ingresso in Italia del minore.
Relativamente alle adozioni avvenute nell’anno 2007, sono indennizzabili tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell’anno 2008, a condizione che siano fruiti entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore.
In caso di affidamento, ricorda l’Inps, il congedo spetta per un periodo complessivo pari a tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dalla data di affidamento.
Quanto al congedo di paternità, questo spetta al padre richiedente per l’intera durata del congedo di maternità o per la parte residua, alle stesse condizioni previste per la lavoratrice, a patto che la stessa non eserciti tale facoltà.
Infine, in attuazione delle nuove disposizioni, anche i genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo parentale entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.
Il trattamento economico, in quest’ultimo caso, è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori ed entro i tre anni dall’ingresso del minore; diversamente, i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi, anche se fruiti entro i primi tre anni, e quelli richiesti oltre i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia potranno essere indennizzati previa verifica dei requisiti reddituali.
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