Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità fra i periodi di apprendistato professionalizzante disciplinato dal d.lgs. n. 276/03 e i periodi di apprendistato di cui alla previgente normativa, al fine di completare la durata contrattuale del rapporto di lavoro
Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità fra i periodi di apprendistato professionalizzante disciplinato dal d.lgs. n. 276/03 e i periodi di apprendistato di cui alla previgente normativa, al fine di completare la durata contrattuale del rapporto di lavoro.
Considerata la fattispecie di un lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dopo lo svolgimento di un periodo di apprendistato nella vigenza della legge n. 25/1955, l’interpello attiene alla possibilità di cumulare i due periodi per raggiungere la durata massima dell’apprendistato prevista dalla contrattazione collettiva per la specifica figura professionale.
Il dicastero, nel rammentare che le disposizioni della citata legge n. 25/55 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo, ha precisato che i due periodi di apprendistato sono cumulabili tra loro ma è necessario che il nuovo rapporto di lavoro individui contenuti formativi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il rapporto precedente. Ciò al fine di preservare i caratteri di diversità fra la vecchia e nuova tipologia di apprendistato, in particolare per quanto riguarda i contenuti formativi da assicurare all’apprendista secondo la nuova disciplina.
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