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Il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito al congedo straordinario di due anni per l’assistenza ad un soggetto portatore di handicap ed al relativo calcolo dell’indennità nei casi di sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/01 in corso di Cig.

3 Novembre 2009
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Con risposta ad istanza di interpello n. 70/09, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito al congedo straordinario di due anni per l’assistenza ad un soggetto portatore di handicap di cui all’art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/01 ed al relativo calcolo dell’indennità nei casi di sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto); sospensione totale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali; periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione a seguito di stipulazione di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984 ed art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993.

Preliminarmente il dicastero, nel richiamare le disposizioni ricavate dal combinato degli art. 42 del D.Lgs. n. 151/01 e 4 della L. n. 53/00, ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità in oggetto, è condizione necessaria lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo. Su tale presupposto lo stesso Ministero ha chiarito che, in costanza di sospensione totale del lavoro, non è possibile fare richiesta del congedo straordinario, mentre è ammissibile la domanda se questa è presentata prima di un periodo di Cig ad orario ridotto o a zero ore. In tale ultimo caso, il lavoratore, non essendo interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per Cig, non percepirà il contributo integrativo previsto per la Cig.

Relativamente al parametro retributivo utile ai fini della determinazione della misura dell’indennità, la nota ministeriale ricorda che questa deve essere parametrata alla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa. In tal senso, e come già specificato dalla circolare Inps n. 64/01, il beneficio non spetta per i periodi non retribuiti in caso di part-time verticale, poiché in tali periodi non si produce attività lavorativa.

Nel caso di sospensione parziale dell’attività lavorativa con l’interveto di Cig ad orario ridotto, il lavoratore continua a percepire il trattamento previsto per le ore di Cig unitamente all’indennità per il congedo straordinario. In questo caso, l’indennità deve essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita dal lavoratore richiedente, al netto del trattamento integrativo.

La nota in parola conclude specificando che, nei periodi di riduzione di orario di lavoro e della retribuzione a seguito di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984 ed art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993, il lavoratore è legittimato a richiedere il congedo straordinario retribuito e l’indennità dovrà essere parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale nel caso in cui questo fosse stato già erogato.

3346-Interpello n. 70-09.pdfApri
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