Nota del Ministero sulla quota di riserva relativa ai disabili ex art. 3 della L. n. 68/99
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 6 del 3 marzo scorso, in risposta ad un interpello proposto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in tema di computabilità, nella quota di riserva relativa ai disabili ex art. 3 della L. n. 68/1999, dei dipendenti appartenenti alle cc.dd. categorie protette (es. orfani per lavoro o servizio, profughi), ha precisato quanto segue.
Al fine di procedere al computo di cui sopra è necessario far riferimento a quanto previsto dall’art. 11 co. 1 del D.P.R. n. 333/2000, nel quale si legge che i datori di lavoro pubblici e privati ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, possono computare i lavoratori appartenenti alle categorie protette nei limiti della percentuale prevista dallo stesso art. 18, co. 2 della L. n. 68/1999 e pertanto nei limiti dell’1% degli occupati.
Ciò in quanto è venuta meno la possibilità, prevista dal regime transitorio del 2° co. del medesimo art. 11, di computare tutti i soggetti appartenenti alla categorie di cui sopra nella quota di riserva delle assunzioni obbligatorie dei disabili.
Per quanto attiene poi i datori di lavoro che abbiano assunto soggetti appartenenti alle categorie protette prima della data di entrata in vigore della L. n. 68/1999 (18 gennaio 2000) si sottolinea che questi dovranno effettuare i calcoli, relativamente al computo dei medesimi ai fini di cui sopra, secondo le indicazioni contenute nella circolare ministeriale del 21/2/2005.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.