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A partire dal 5 marzo 2008 il lavoratore che intende dimettersi è obbligato a fare riferimento ai cosiddetti "soggetti abilitati" per la trasmissione telematica dell'apposito modello allegato al decreto interministeriale dello scorso 21 gennaio

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Legge 17 ottobre 2007, n. 188 – Dimissioni volontarie

10 Marzo 2008
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A partire dal 5 marzo 2008 il lavoratore che intende dimettersi è obbligato a fare riferimento ai cosiddetti “soggetti abilitati” per la trasmissione telematica dell’apposito modello allegato al decreto interministeriale dello scorso 21 gennaio.

Qualora il suddetto lavoratore compila autonomamente detto modulo deve comunque recarsi presso uno dei richiamati soggetti abilitati per la “validazione” di quanto contenuto nello stesso.

Si ricorda che soggetti abilitati sono i Comuni, direzioni regionali e provinciali del lavoro, e, quando verrà sottoscritta la apposita convenzione, i patronati e le organizzazioni sindacali.

Quanto sopra e altro ancora è stato chiarito dal Ministero del lavoro con la allegata lettera circolare.

Secondo il Ministero non rientrano nella disciplina di cui alla legge n. 188/07 le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro. Sono, altresì, escluse le ipotesi in cui i lavoratori interrompono il rapporto di lavoro con delle modalità non conformi a quelle sopraindicate e non risultano in alcun modo rintracciabili.

In tal caso, il Dicastero ritiene opportuno che il datore di lavoro predisponga la prova circa la effettiva non disponibilità del lavoratore a rilasciare le dimissioni in base alla nuova procedura.

Invece, non deve essere utilizzato il predetto modulo nel caso di dimissioni volontarie rilasciate durante il periodo di prova, per una giusta causa, nonché per quelle degli amministratori di società.

In assenza di un regime transitorio, la circolare in commento precisa che per le dimissioni già consegnate al datore di lavoro alla data dello scorso 4 marzo non deve essere compilato il nuovo modulo.

La circolare ribadisce che sono destinatari della normativa in parola i datori di lavoro del settore pubblico e privato.

Inoltre, i lavoratori subordinati (compresi, quindi i dirigenti), le forme di collaborazione coordinate e continuativa anche a progetto (comprese anche le cosiddette mini co.co.co.), gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, ed infine, i soci di cooperative.

Per quanto riguarda l’avvio della procedura delle dimissioni è necessario accedere alla specifica sezione presente sul sito www.lavoro.gov.it.

Tale accesso è reso possibile, in via prioritaria, presso i seguenti soggetti abilitati: i centri per l’impiego, le direzioni regionali e provinciali del lavoro, gli ispettori del lavoro delle province di Trento e Bolzano e della Regione Sicilia, i Comuni.

Il lavoratore che intenda dimettersi deve rivolgersi all’apposito servizio dei soggetti abilitati il quale provvede: alla compilazione del modulo in nome e per conto del lavoratore stesso; alla trasmissione al Ministero del lavoro; e alla stampa.

Dopo che il modulo di cui sopra è stato così stampato verrà apposta sul medesimo una data di emissione ed è da tale data che dovrà essere accertato il periodo di validità di 15 giorni, ai sensi della citata legge n. 188.

Ne consegue che, entro il suddetto periodo di validità del modulo, il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro una apposita ricevuta dello stesso.

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