L’Inps L’Inps che i lavoratori dipendenti, per motivi di famiglia possono riscattare i periodi di assenza dal lavoro anche se precedenti al 31 dicembre 1996, purché il suddetto periodo non superi i due anni, consecutivi o discontinui, nell’arco della carriera lavorativa del soggetto interessato
L’Inps, con l’allegata circolare n. 26/08, ha confermato, in applicazione a quanto disposto dall’art. 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che i lavoratori dipendenti, per motivi di famiglia di cui all’art. 4, co. 2, della Legge n. 53/00, possono riscattare i periodi di assenza dal lavoro anche se precedenti al 31 dicembre 1996, purché il suddetto periodo non superi i due anni, consecutivi o discontinui, nell’arco della carriera lavorativa del soggetto interessato.
Tale facoltà, che trova applicazione dal 1° gennaio 2007, può essere esercitata attraverso la produzione di documentazione ufficiale comprovante la fruizione del periodo di aspettativa e la ricorrenza dei gravi motivi familiari, di cui al D.M. n. 278 del 21 luglio 2000.
Il riscatto, si legge nella nota, è ammesso solo per i lavoratori attivi al momento della domanda.
Si fornisce, infine, unitamente alla circolare in parola, il modello da utilizzare per la domanda di riscatto alla quale dovrà essere allegata sia la documentazione probatoria relativa all’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo che si intende riscattare, sia la documentazione avente data certa, risalente al periodo della fruizione dell’aspettativa, relativa ai gravi motivi di famiglia che hanno comportato l’assenza dal lavoro.
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