Il Ministero del lavoro ha fornito alcune istruzioni operative in merito al funzionamento della Commissione centrale di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso la Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro
Il Ministero del lavoro, con delibera dell’11 marzo scorso ha fornito alcune istruzioni operative in merito al funzionamento della Commissione centrale di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso la Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, competente per la certificazione nei soli casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse o aderisca ad un’associazione imprenditoriale che abbia predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro, nell’ambito delle risorse umane.
La certificazione dei contratti è stata istituita dal D.Lgs. n. 273/2003 al fine di garantire che i contratti di lavoro e le eventuali rinunce e transazioni vengano conclusi nel massimo rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Successivamente, la Finanziaria 2006 ha inserito all’art. 76 del citato decreto, quale ulteriore organo certificatore, la Commissione di cui sopra istituita presso il Ministero del Lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.
Il chiarimento ministeriale trae origine dall’effettivo insediamento della Commissione di che trattasi a decorrere dal 12 dicembre 2007 e dalla conseguente necessità di fissare più precisamente i confini operativi della medesima.
Per tale ragione è stato definito che per sede deve intendersi l’unità produttiva, ma solo la più consistente e vasta entità aziendale, caratterizzata per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa .
Il Dicastero ha aggiunto che, in virtù di ciò, la sede non può identificarsi con tutta l’attività di tipo cantieristico, comunque svolta dall’impresa nei diversi ambiti territoriali e che a tal fine l’attività della Commissione sarà rivolta esclusivamente ai contratti stipulati da quei datori di lavoro che dimostrino l’effettiva esistenza delle diverse sedi lavorative, nel senso sopra definito, in almeno due province (ad esempio mediante la produzioni delle diverse posizioni assicurative presso le competenti sedi provinciali Inps e Inail).
Diversamente, laddove il datore di lavoro operi anche in sedi diverse (intese come stabilimenti, uffici, reparti o filiali) ma che non posseggano l’indipendenza tecnico amministrativa di cui sopra, la relativa competenza a certificare i diversi contratti di lavoro spetterà alla Commissione certificativa territorialmente competente con riferimento all’effettiva sede di lavoro intesa nei termini suesposti.
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