E' operativo il Fondo di Garanzia per omessi o insufficienti versamenti datoriali alla previdenza complementare.
Con la nota n. 23/08 l’Inps ha ricordato che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 80/92, è operativo il Fondo di Garanzia per omessi o insufficienti versamenti datoriali alla previdenza complementare.
In particolare, si evidenzia che i soggetti legittimati ad accedere al Fondo sono i lavoratori subordinati che risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali o ad una forma pensionistica complementare individuale mediante sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita.
Nel caso di decesso del lavoratore, sono legittimati a chiedere l’intervento del Fondo i soggetti indicati come beneficiari del contratto di adesione stipulato con il fondo pensione.
L’intervento del Fondo è limitato ad assicurare le prestazioni pensionistiche di vecchiaia al beneficiario inclusi i superstiti, a causa dell’omesso versamento del contributo dovuto dal datore di lavoro, di quello dovuto dal lavoratore che sia stato trattenuto e non versato dallo stesso datore di lavoro nonché della quota di TFR che l’azienda, sottoposta a procedura concorsuale, abbia trattenuto e non versato.
Relativamente alle modalità d’intervento, queste differiscono a seconda che il datore di lavoro sia assoggettato o meno ad una delle procedure concorsuali richiamate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 80/92, e cioè: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria; in tali casi la domanda d’intervento, soggetta a prescrizione decennale, deve essere presentata alla sede Inps competente territorialmente e corredata dalla documentazione richiamata dall’allegata nota, a cui si fa esplicito rimando per una maggiore conoscenza.
Per i dipendenti delle aziende soggette a procedura concorsuale, i presupposti per l’intervento sono: l’iscrizione del lavoratore a una forma di previdenza complementare, la cessazione del rapporto di lavoro, l’insolvenza dichiarata dall’apertura della procedura concorsuale, l’accertamento del credito attraverso l’ammissione dello stesso nello stato passivo della procedura.
Nel caso di azienda non soggetta ad una delle procedure di cui sopra, l’intervento del Fondo è successivo all’accertamento giudiziale dell’omesso versamento contributivo e della insufficiente garanzia patrimoniale del datore di lavoro esecutato.
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