Il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito ai benefici riconosciuti in caso di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare del 25 marzo 2008, ha fornito alcune precisazioni in merito ai benefici riconosciuti in caso di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
A fronte della disposizione della Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1203) che prevede l’applicazione dei benefici previsti dalla legislazione vigente per la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il dicastero ha chiarito quanto segue.
Le agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 – ossia la riduzione del 50% per un periodo di 36 mesi dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi – sono riconosciute al datore di lavoro anche con riferimento ai soggetti coinvolti nella procedura di stabilizzazione che, sebbene svolgano un’attività lavorativa, percepiscono un reddito annuale non superiore a quello escluso da imposizione fiscale, conservando lo stato di disoccupazione.
Al fine di usufruire dei benefici richiamati, limitatamente a tali soggetti, è sufficiente per il riconoscimento dello stato di disoccupazione una mera autocertificazione relativa al reddito annuale percepito, non essendo necessaria la preventiva dichiarazione al centro per l’impiego di immediata disponibilità al lavoro prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 181/2000 e s.m..
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