L’Inps ha chiarito che se tali congedi sono fruiti in costanza di rapporto di lavoro, il relativo accredito figurativo non richiede alcuna anzianità contributiva pregressa ed è attuato senza alcuna richiesta da parte del lavoratore
Con l’allegato messaggio n. 6361/08, sulla scorta di una propria precedente nota in materia di congedo di maternità e paternità in caso di adozione e affidamento (cfr. comunicazione del 6 febbraio scorso), a cui si rinvia per gli approfondimenti del caso, l’Inps ha chiarito che se tali congedi sono fruiti in costanza di rapporto di lavoro, il relativo accredito figurativo non richiede alcuna anzianità contributiva pregressa ed è attuato senza alcuna richiesta da parte del lavoratore.
Viceversa, se i congedi avvengono fuori dal rapporto di lavoro, la domanda della copertura figurativa deve essere preceduta da almeno cinque anni di contributi versati in costanza di rapporto di lavoro.
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