l'Inps prevede che nei confronti dei lavoratori extracomunitari occupati in Italia, provenienti da uno Stato non comunitario, né da uno legato all’Italia da una convenzione di sicurezza sociale, debbano essere applicate, ai fini previdenziali, le regole generali previste per i lavoratori italiani
Il principio di territorialità, ricorda l’allegata nota Inps n. 41 del 3 aprile scorso, prevede che nei confronti dei lavoratori extracomunitari occupati in Italia, provenienti da uno Stato non comunitario, né da uno legato all’Italia da una convenzione di sicurezza sociale, debbano essere applicate, ai fini previdenziali, le regole generali previste per i lavoratori italiani.
L’art. 3, co. 8 , della L. n. 398/87 stabilisce però che con apposito decreto del Ministero del Lavoro possa essere disposto l’esonero dagli obblighi previdenziali di cui sopra in favore delle imprese straniere che provengono dai Paesi in cui sia concesso analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio.
Nelle more di emanazione del suddetto decreto, i datori di lavoro interessati sono, comunque, tenuti a versare i relativi contributi per ciascun lavoratore extracomunitario presente sul territorio italiano; solo successivamente all’adozione del decreto interministeriale di esonero, per ottenere il rimborso dovranno presentare la certificazione proveniente dall’ente assistenziale straniero che attesti l’avvenuto versamento; ciò sulla base degli specifici requisiti contenuti nell’allegato alla circolare e cioè nell’art. 33 del DPR n. 445/2000, tra i quali si segnala, in particolare, la traduzione in lingua italiana dei documenti stessi.
Relativamente alle peculiarità dell’esonero, l’Istituto ha chiarito che può riguardare solo le forme assicurative espressamente richiamate dal decreto e che opera solo nei confronti del numero dei lavoratori nominalmente indicati dal decreto e con riferimento ai periodi assicurativi richiamati dallo stesso.
Infine si ricorda che le suddette indicazioni non trovano applicazione nei confronti della Bulgaria e della Romania, a meno che non si riferiscano a periodi contributivi precedenti alla data del 31 dicembre 2006, né tantomeno nei confronti di quei lavoratori extracomunitari che soggiornano legalmente in uno stato membro, come previsto dal regolamento CE n. 859/03, in quanto assoggettati alla legislazione italiana.
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