La Legge Finanziaria ha previsto per i committenti - datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.
Al fine di promuovere la stabilizzazione del rapporto di lavoro, ricorda l’allegata circolare Inps n. 78 del 17 aprile scorso, la Legge Finanziaria ha previsto per i committenti – datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.
In particolare, i commi dal 1202 al 1210, art. 1, della L. n. 296/06 prevedono una serie di adempimenti per l’accesso alla procedura di stabilizzazione.
Il comma 1202, al riguardo, stabilisce che il 30 aprile 2007 è l’ultimo giorno utile per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ancora in essere, ossia per consentire ai committenti datori di lavoro, anche quelli che siano destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definiti, di stipulare accordi aziendali, ovvero territoriali in mancanza di RSU e RSA, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
I nuovi contratti di lavoro devono prevedere, ai sensi del comma 1210, una durata del rapporto non inferiore ai 24 mesi.
Il comma 1203, relativo ad una fase successiva del rapporto di stabilizzazione dei contratti, prevede che i lavoratori interessati alla trasformazione debbano sottoscrivere atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile, con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria acquisiti nel periodo pregresso.
Tra gli adempimenti datoriali si segnala che, per rendere validi i suddetti atti di conciliazione, i datori di lavoro devono versare alla Gestione Separata un contributo straordinario integrativo pari al 50% della quota di contribuzione a carico del committente e corrisposta durante il periodo in cui il contratto di collaborazione ha prodotto i suoi effetti.
Tale adempimento consta di due separati momenti; il primo, per il versamento di una somma pari ad un terzo del contributo straordinario e del contestuale deposito presso la sede Inps competente degli atti di conciliazione e dei contratti stipulati dai lavoratori; il secondo, per il pagamento della restante somma che, si ricorda, può essere dilazionata in trentasei rate mensili successive.
Il versamento del contributo straordinario integrativo produce l’effetto estintivo dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi e di imposte sui redditi, di obbligazioni per sanzioni amministrative e per oneri accessori connessi alle denunce e al versamento dei contributi e dei premi, anche quelli relativi agli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Relativamente agli atti di conciliazione, questi escludono ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i periodi di lavoro pregressi svolti dal lavoratore interessato alla trasformazione del contratto.
Nella sua parte conclusiva, la nota Inps fornisce le istruzioni operative per il pagamento del contributo straordinario che deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando come causale contributiva il codice EMCO, il CAP seguito dal comune di residenza della sede legale, il mese del versamento, l’anno e l’importo versato a debito.
Unitamente alla circolare in parola, sono allegatela tabella riepilogativa, per ciascun anno, contenente l’aliquota contributiva straordinaria, nonché le indicazioni relative alla documentazione che deve essere presentata alle strutture periferiche dell’Istituto.
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