Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 1, con riferimento all’esatta applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio nell’ambito del settore edile
La Direzione Generale del mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, con l’allegata nota del 2 aprile scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 1, co. 53 della L. n. 247/2007 di attuazione del Protocollo Welfare del Luglio scorso, con riferimento all’esatta applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio nell’ambito del settore edile.
Si rammenta, infatti, che con la suddetta norma si è prevista l’esclusione dalla base di computo per il calcolo del personale disabile, da assumere in base alla L. n. 68/1999, di tutto il personale occupato nel cantiere e degli addetti al trasporto del settore.
Il Ministero ha precisato che, su sollecitazione dei servizi provinciali per l’impiego, si sono rese necessarie alcune indicazioni per una maggiore uniformità nell’applicazione della norma, con specifico riferimento all’esatta portata dell’espressione “datore di lavoro appartenente al settore edile”.
Con tale espressione, ha chiarito il dicastero, bisogna intendere colui che svolge attività nell’ambito dei cantieri edili di cui all’allegato I del D.Lgs. 494/1996, che risulta iscritto al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. e che sia inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali sempre come impresa edile.
Esclusivamente il datore di lavoro che dimostri di possedere i requisiti appena citati potrà essere considerato datore di lavoro edile e, pertanto, potrà beneficiare della previsione normativa di cui all’art. 1 – co. 53 della L. n. 247/2007 ai fini del calcolo del personale disabile da assumere in ottemperanza alla legge sul collocamento obbligatorio (L. n. 68/1999).
Tale precisazione risulta assai diversa rispetto ad alcuni chiarimenti, sempre inerenti la problematica in oggetto, richiesti dall’Ance in via informale al Ministero del lavoro e riportati nella precedente nota n. 331 del 6 febbraio 2008, dai quali ne derivava una diversa posizione del dicastero, soprattutto per quanto concerne l’inquadramento previdenziale delle imprese.
In quella sede, infatti, il Ministero, oltre a confermare il requisito dello svolgimento di attività rientranti nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, aveva confermato l’applicabilità della nozione di datore di lavoro edile, contenuta nella circolare n. 29 del 28/09/2006, successiva alla pubblicazione della legge n. 248/2006 di attuazione del decreto Bersani, anche per la fattispecie in esame.
In tema di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro nell’edilizia, infatti, il Ministero aveva precisato che, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro operanti nel settore dell’edilizia, bisognava tener presente, oltre al requisito appena citato, anche quello dell’inquadramento o dell’inquadrabilità previdenziale delle imprese.
Alla luce di ciò, così come espresso nella precedente nota richiamata, potevano essere considerate edili anche quelle imprese che, pur essendo al livello previdenziale inquadrate in un settore diverso da quello dell’edilizia (ad es. industria), applicano comunque il contratto collettivo edile e operano in tale settore.
La nota, invece, di senso contrario, asserisce che non è sufficiente a provare l’appartenenza al settore l’applicazione del Ccnl dell’edilizia e ancor di più l’iscrizione in Cassa Edile delle medesime imprese, né tantomeno i codici Ateco se non coincidenti con gli altri requisiti.
Alla luce di quanto sopra, si invitano le Associazioni a segnalare alla scrivente eventuali problematiche che dovessero discendere da attuazioni difformi da parte delle imprese edili, con particolare riguardo a quelle con diverso inquadramento previdenziale.
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