Il rapporto di lavoro con i cittadini stranieri al loro primo ingresso in Italia non decorre dalla sottoscrizione del “contratto di soggiorno” presso lo Sportello unico per l’immigrazione, ma dall’assunzione effettiva che si realizza con il contratto di lavoro vero e proprio
Il rapporto di lavoro con i cittadini stranieri al loro primo ingresso in Italia non decorre dalla sottoscrizione del “contratto di soggiorno” presso lo Sportello unico per l’immigrazione, ma dall’assunzione effettiva che si realizza con il contratto di lavoro vero e proprio. Ed è solo con la stipula di quest’ultimo che scatta l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali.
E’quanto chiarito dall’Inps con il messaggio n. 8737 del 15 aprile 2008 nel quale si precisa che il “contratto di soggiorno” introdotto dal D.P.R. n. 394/99 e s.m. non coincide con il contratto di lavoro.
L’Istituto evidenzia che nel “contratto di soggiorno” manca un elemento essenziale, ossia la data di inizio del rapporto di lavoro, che è possibile sia posteriore, anche di mesi, rispetto alla data di sottoscrizione del “contratto di soggiorno” presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il “contratto di soggiorno” deve perciò intendersi come impegno assunto dalle parti a concludere, nel termine previsto dalla normativa, un contratto di lavoro le cui principali condizioni sono già indicate nel contratto di soggiorno stesso.
Il termine entro cui assumere il lavoratore – giustificato dai tempi tecnici della relativa procedura – è di sei mesi a partire dalla data di rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato.
L’Inps richiama quindi espressamente due fattispecie specifiche, vale a dire l’indisponibilità del datore di lavoro o il subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d’azienda, nell’ambito delle quali l’assunzione può avvenire anche oltre i sei mesi.
E’ pertanto legittimamente possibile – conclude l’Istituto – che il contratto di lavoro abbia data successiva a quella del contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia e, pertanto, l’obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro.
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