Il Ministero del lavoro ha precisato che i competenti servizi provinciali del lavoro sono tenuti a rilasciare al datore di lavoro richiedente la certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/1999 dalla quale risulti l’ottemperanza del datore alle norme concernenti il collocamento obbligatorio.
Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale del Mercato del Lavoro – con l’allegata nota richiesta dall’Ance e finalizzata a richiedere i chiarimenti circa l’esatta interpretazione della circolare n. 10 del 28 marzo 2003, riferita al collegato ordinamentale (L. n. 3/2003) in materia di pubblica amministrazione, ha precisato che i competenti servizi provinciali del lavoro sono tenuti a rilasciare al datore di lavoro richiedente la certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/1999 dalla quale risulti l’ottemperanza del datore alle norme concernenti il collocamento obbligatorio.
Tale precisazione si è resa necessaria alla luce delle innumerevoli segnalazioni pervenute da alcune province che hanno denunciato il rifiuto dei suddetti uffici a rilasciare la certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla normativa sul collocamento obbligatorio, stante la possibilità, introdotta dalla L. n. 3/2003 di autocertificarne il corretto adempimento.
Stante, infatti, la facoltà dell’interessato di propendere per una propria dichiarazione autografa o per una certificazione rilasciata dalla P.A., attestante gli adempimenti di cui sopra, il Dicastero ha ribadito che permane il potere – dovere di quest’ultima di rilasciare a richiesta la certificazione di che trattasi.
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