Il Ministero del lavoro ha chiarito che la "grave infermità", relativa ai congedi parentali previsti in casi particolari, è quella debitamente certificata dalla struttura medico-legale competente sulla base della documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche
Il Ministero del lavoro ha chiarito che la “grave infermità”, di cui all’art. 4, co. 1 della L. n. 53/2000, relativa ai congedi parentali previsti in casi particolari, è quella debitamente certificata dalla struttura medico-legale competente sulla base della documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche.
Tale orientamento, contenuto nell’allegata nota del Ministero del lavoro n. 16 del 2008, in risposta all’interpello formulato dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale, è volto a definire adeguatamente, in mancanza di riferimenti legislativi che ne individuino precisamente il campo di applicazione, il diritto del lavoratore o della lavoratrice al permesso retribuito di 3 gg. nel caso di grave infermità del coniuge.
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