Il Ministero del lavoro ha precisato che è possibile stipulare il contratto di inserimento con soggetti portatori di un handicap che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
Il Ministero del lavoro, con l’allegata nota n. 17 del 10 giugno scorso, in risposta all’interpello formulato dal Consiglio Nazionale dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al grado di invalidità richiesto per le assunzioni con contratto di inserimento dei soggetti affetti da grave handicap, ha precisato che è possibile stipulare il contratto di inserimento, disciplinato dall’art. 54 del D.lgs n. 276/03, con soggetti portatori di un handicap che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Si rammenta che il contratto di inserimento è un contratto finalizzato all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di alcune categorie di soggetti considerate svantaggiate e che comporta per il datore di lavoro, laddove siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge, l’accesso ad alcuni incentivi economici e normativi.
La lettera f) dell’art. 54 include tra le categorie di persone potenzialmente interessate i soggetti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il chiarimento del Ministero, precipuamente finalizzato a definire quale sia il livello minimo di gravità dall’handicap tale da consentire l’assunzione mediante il contratto de quo, ha attinto alla disciplina nazionale cui fa espresso riferimento quella comunitaria per l’individuazione dei soggetti riconosciuti disabili ( Regolamento CE n. 2204/02).
Nell’enunciare il suddetto principio il Ministero del lavoro, infatti, si è attenuto a quanto contenuto nella L. n. 68/99 espressamente finalizzata alla “promozione dell’inserimento e dall’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro”.
Tale norma, all’art. 1, laddove prende in considerazione i soggetti su cui ricade l’applicazione della legge, si riferisce ai portatori di handicap intellettivo che comporti, per l’appunto, una riduzione del 45% della capacità lavorativa.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.