L’Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla distinzione tra omissione ed evasione contributiva
Con la circolare n. 66/08, l’Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla distinzione tra omissione ed evasione contributiva, così come definite dall’art. 116, co. 8 della L. n. 388 del 2000.
In particolare, si legge nell’allegata nota, l’omissione contributiva riguarda sia i casi di retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispettivo), sia i casi di differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda, sia i casi di contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento.
Tenuto conto degli obblighi della comunicazione di assunzione di cui all’art. 1, co. 1180 della L. n. 296/06, ai suddetti casi di omissione deve essere aggiunta anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM10, a condizione però che siano rispettati i termini fissati dalla legge relativamente alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola.
L’Istituto previdenziale, inoltre, ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro compili e presenti correttamente le denunce mensili DM 10/2, il versamento indebito a titolo di conguaglio per sgravi o agevolazioni contributive non rientra negli elementi costitutivi dell’evasione.
Va da sé che nei casi di conguaglio di sgravi o agevolazioni contributive, la mancanza dei presupposti di legge deve essere ricondotta ad un comportamento omissivo e, pertanto, deve essere sanzionata con le somme aggiuntive previste dalla lett. a) dell’art. 116, co. 8, della L. n. 388/00.
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