Il Ministero precisato che, laddove si proceda all’assunzione di una donna appartenente ad un’area geografica risultante successivamente priva dei requisiti richiesti o comunque laddove si proceda ad assunzioni con contratto di inserimento in un arco temporale non contemplato dal decreto, il contratto non potrà ricondursi nella fattispecie
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 20 del 16 giugno scorso in materia di contratto di inserimento, ha precisato che il decreto interministeriale indicato dall’art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003, che deve stabilire i requisiti occupazionali con riferimento alle singole aree geografiche in presenza dei quali risulti possibile procedere all’assunzione di donne con contratto di inserimento, deve intendersi esteso a tutti i contratti stipulati negli anni cui esso fa esplicito riferimento.
Ha inoltre precisato che, laddove si proceda all’assunzione di una donna appartenente ad un’area geografica risultante successivamente priva dei requisiti richiesti o comunque laddove si proceda ad assunzioni con contratto di inserimento in un arco temporale non contemplato dal decreto, il contratto non potrà ricondursi nella fattispecie di cui all’art. 54, comma 1, lett. e) del decreto suddetto, dovendosi procedere nel qual caso alla riqualificazione del rapporto di lavoro come subordinato e a tempo indeterminato, salvo naturalmente il caso in cui la fattispecie rientri in un’altra delle ipotesi espressamente elencate dall’art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003.
Quanto al profilo strettamente economico, conseguente alle assunzioni con contratto di inserimento, il Ministero ha chiarito che il decreto interministeriale di cui sopra contiene l’indicazione dei casi in cui le agevolazioni contributive rientrano in quelle ordinarie del 25% oppure quando sia possibile stipulare contratti di inserimento fruendo del maggiore sgravio contributivo superiore a tale percentuale, pur sempre nel rispetto della normativa comunitaria in materia di occupazione.
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