il Ministero del Lavoro è tornato sulla questione riguardante la corretta interpretazione della disciplina contributiva e fiscale della trasferta nel settore edile nelle ipotesi di lavoro svolto al di fuori della sede legale
Con la nota n. 8287/08, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro è tornato sulla questione riguardante la corretta interpretazione della disciplina contributiva e fiscale della trasferta nel settore edile nelle ipotesi di lavoro svolto al di fuori della sede legale.
Il Dicastero, dopo aver ricordato l’esatta configurazione della trasferta occasionale e della trasferta abituale, ha confermato che, per le trasferte all’interno dell’ambito comunale, l’indennità o i rimborsi spese concorrono a formare reddito per la totalità del loro ammontare, con la sola eccezione del rimborso delle spese di trasporto documentate dai vettori.
Con riferimento all’indennità riconosciuta ai trasfertisti abituali, ovvero a quei soggetti che sono tenuti per contratto a svolgere la propria prestazione in luoghi sempre variabili e per i quali il contratto non prevede una sede di lavoro predeterminata, la nota ministeriale ricorda che questa concorre a formare reddito solo nella misura del 50%.
Dopo un breve richiamo sugli aspetti relativi alla natura giuridica degli emolumenti riconosciuti a titolo di trasferta, ai quali la recente giurisprudenza attribuisce natura retributiva, il Ministero, sulla scorta del precedente ordine del giorno sorto su iniziativa delle parti sociali dell’edilizia (Cfr. News Ance n. 3674/07) in merito all’applicabilità della disciplina di cui all’art. 51, co. 5, del D.P.R. 917/86, ha ribadito che la stessa indennità si considera assoggettata alla disciplina del citato co. 5, dell’art. 51 del Tuir, a patto che si verifichino le seguenti tre condizioni.
Occasionalità o temporaneità della trasferta, che l’indennità sia erogata in funzione di ogni singola missione ed infine, che sussista nel contratto individuale di lavoro e nella dichiarazione di assunzione l’assegnazione ad un predeterminata sede di lavoro.
Al verificarsi delle richiamate condizioni, l’indennità di trasferta non concorre a formare reddito entro il limite di franchigia di euro 46,48 al giorno per le trasferte in Italia ed euro 77,47 al giorno per quelle all’estero.
La nota ministeriale, nella parte conclusiva, evidenzia che, al fine di identificare l’occasionalità e la natura indennitaria della maggiorazione riconosciuta a titolo di trasferta a cui fa esplicito riferimento il ccnl dell’edilizia, è necessario che il contratto individuale e la relativa dichiarazione di assunzione facciano riferimento ad una precisa sede di lavoro. La presenza di questa indicazione, accompagnata dagli altri requisiti, automaticamente esclude la figura del trasfertista abituale.
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