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Fornite dall'Inps le linee guida relative agli accessi ispettivi e alla verbalizzazione unica a seguito delle novità introdotte dal collegato lavoro

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 L. n. 183/10 – Istruzioni al p

13 Giugno 2011
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L`Inps, con l`allegata circolare n. 75/11, ha fornito al proprio personale ispettivo alcune indicazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di accesso ispettivo e verbalizzazione unica, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 183/10 e in linea con quanto previsto dalla Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008 e dalla circolare n. 41/10 del Ministero del Lavoro.
In particolare, per ciò che concerne il verbale di primo accesso, l`Istituto previdenziale ha confermato che tale documento, per essere valido, deve contenere una serie di elementi c.d.“costitutivi””, ossia deve necessariamente contenere “ l`identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego””.
L`identificazione puntuale di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro, infatti, risulta di fondamentale importanza ai fini della verifica del rispetto della disciplina concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l`accertamento sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro, o abbia ad oggetto verifiche in materia contributiva, l`identificazione c.d. per “relationem“ deve avvenire attraverso la generalità del personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, nonchè attraverso i dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il modello UNILAV da parte dell`azienda.
Tra l`altro, la nota in oggetto conferma che il verbale di primo accesso deve contenere la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo, nonchè eventuali dichiarazioni da parte del datore di lavoro.
A tal riguardo, l`ispettore deve informare il medesimo datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista o altro soggetto abilitato, ai sensi della legge n. 12/1979, che segue l`azienda e il verbale deve includere le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, da chi lo assiste, o dalla persona presente all`ispezione.
Secondo le attuali previsioni normative, il provvedimento di diffida, comminabile anche dal personale ispettivo dell`Inps, nonchè dagli ufficiali di polizia giudiziaria, qualora accerti violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, deve interessare il trasgressore e l`eventuale obbligato in solido
Lo stesso legislatore, che per la regolarizzazione ha introdotto il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica del verbale unico di accertamento, ha previsto, relativamente al termine per il pagamento della sanzione, che “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l`eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all`importo del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni”” decorrenti dai trenta già previsti per la regolarizzazione.
A seguito di tale versamento, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione di effettiva ottemperanza alla stessa.
Se nel verbale unico vengono contestati esclusivamente illeciti diffidabili, il termine iniziale per la proposizione del ricorso decorrerà dopo 45 giorni, ossia 30 giorni, fissati per la regolarizzazione delle inosservanze contestate, più 15 giorni stabiliti ai fini del pagamento della sanzione in misura minima.
Se il verbale unico, invece, contiene solamente illeciti non diffidabili, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso decorrerà dalla ricezione della notifica stessa.
In merito al termine iniziale unico dal quale decorrono i 60 giorni previsti per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, sulla scorta della circolare n. 10/11 del Ministero del Lavoro, l`Inps ricorda che tale termine decorre dalla scadenza dei termini già individuati nel Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima, ossia 45 giorni, oppure 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la sola c.d. diffida ora per allora.
Resta invariata invece la decorrenza del termine di 60 giorni dalla ricezione del verbale unico per aderire alla c.d. conciliazione amministrativa di competenza degli ispettori delle Direzioni provinciali del lavoro, nel caso in cui nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.
Per il verbale unico, che racchiude in un unico documento la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, relativamente alla decorrenza del termine per la contestazione e notificazione è previsto un termine di 90 giorni che non decorre più dall`adozione dei diversi verbali o atti provvedimentali, ma dal momento in cui si è concluso l`accertamento nel suo complesso, ossia attraverso il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza e della congrua determinazione della pena pecuniaria.
Infine, relativamente alle motivazioni, l`Inps conferma che è indispensabile indicare nel verbale unico tutti gli eventuali elementi documentali che siano stati ritenuti idonei a conferire certezza in ordine al riscontro nonchè alla contestazione degli illeciti.
Tale indicazione si rende necessaria al fine di consentire un`adeguata tutela del diritto di difesa e in coerenza con l`obbligo dell`indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione nel verbale unico, stabilito alla lettera e) del comma 4 dell`art. 33 della legge n. 183/10.

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