Le erogazioni liberali concesse dai datori di lavoro in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, che non superino nel periodo d’imposta 258,23 €, dal 29 maggio 2008 non sono più esenti da contribuzione previdenziale
Le erogazioni liberali concesse dai datori di lavoro in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, che non superino nel periodo d’imposta 258,23 €, dal 29 maggio 2008 non sono più esenti da contribuzione previdenziale.
Questo in sintesi è quanto ha confermato l’Inps, con l’allegato messaggio n. 17577/08, richiamando l’art. 2, co. 6 del D.L. n. 93/08, convertito nella L. n. 126/08, che ha previsto l’abrogazione della lett. b) del co. 2 dell’art. 51 del Tuir.
Analogamente, chiarisce l’Inps, i contributi sono dovuti anche per i sussidi occasionali concessi per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura, di cui alla L. n. 108/96, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive, di cui alla L. n. 172/92.
In virtù di quanto sopra, pertanto, gli importi concessi a titolo di erogazioni liberali e sussidi occasionali concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e quindi, per effetto dell’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale di cui all’art. 6 della L. n. 314/97, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, nel mese di effettiva corresponsione.
Con riferimento ai periodi pregressi, le imprese che non avessero tenuto conto delle nuove disposizioni normative, potranno regolarizzare la posizione contributiva, senza aggravio di oneri accessori, entro il prossimo 17 novembre.
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