Con l’allegato messaggio l’Inps, oltre a fornire un dettagliato riepilogo di tutti i documenti elaborati dall’istituto in materia di distacco, ha allegato la Guida pratica ai distacchi nell’Unione Europea realizzata dal Ministero del Lavoro e contenente alcune risposte alle domande più frequenti sulla materia (FAQ).
Con l’allegato messaggio l’Inps, oltre a fornire un dettagliato riepilogo di tutti i documenti (messaggi e circolari) elaborati dall’istituto in materia di distacco, ha allegato la Guida pratica ai distacchi nell’Unione Europea realizzata dal Ministero del Lavoro e contenente alcune risposte alle domande più frequenti sulla materia (FAQ).
Nel messaggio l’Inps ribadisce la differenza sostanziale tra il distacco e la mera fornitura di manodopera.
Il primo, infatti, è caratterizzato, così come si legge anche in numerose disposizioni comunitarie e come più volte ribadito nelle circolari sull’argomento, dal fatto che il lavoratore, inviato da un’impresa comunitaria presso un’impresa di altro paese, continua a svolgere la propria attività nell’interesse precipuo della distaccante e sotto la direzione della medesima, mentre nella mera prestazione di manodopera tali requisiti non sussistono.
Elemento distintivo del distacco rimane, come confermato anche dalla Corte di Giustizia Europea, il permanere durante tutto il periodo del distacco del rapporto organico tra impresa distaccante e lavoratore distaccato, nel senso che spetterà all’impresa distaccante decidere il prodotto finale o il servizio che deve garantire il lavoratore.
Due sono i casi particolari di distacco che vengono presi in considerazione dall’Istituto previdenziale quali fattispecie facilmente oggetto di un utilizzo abusivo dell’istituto medesimo.
La prima è quella in cui il lavoratore viene “distaccato” presso un’impresa dello stesso stato membro perché svolga la propria attività lavorativa simultaneamente in due o più imprese. In tal caso il distacco potrà essere considerato legittimo esclusivamente a condizione che il lavoratore continui comunque a esercitare la propria attività lavorativa per conto dell’impresa di origine.
La seconda fattispecie illustrata è quella in cui viene distaccato personale assunto per essere distaccato: l’istituto ha precisato quanto segue al fine di ridurre la possibilità di abusi.
Laddove si tratti di vere e proprie imprese interinali che assumono personale per distaccarlo all’estero, oltre alla presenza dei requisiti peculiari del distacco di personale sopra menzionati, è necessario dimostrare che le medesime imprese comunque operino abitualmente distaccando il personale presso utilizzatori che hanno la propria sede nel paese di invio; laddove invece si tratti di imprese diverse da quelle interinali, queste devono comunque svolgere attività sostanziali e impiegare abitualmente il proprio personale sul territorio del paese di invio.
La verifica dell’esistenza o meno di attività sostanziali svolte nello stato di invio avviene attraverso una serie di controlli su elementi obiettivi, indicati specificatamente nella guida pratica allegata.
I casi in cui si esclude in maniera categorica l’applicazione dell’istituto del distacco sono stati individuati come segue:
Tali fattispecie, infatti, non sono in grado di garantire la sussistenza dei requisiti necessari caratterizzanti il distacco.
Nella Guida allegata al messaggio Inps vengono ribaditi, in risposta a quesiti particolarmente ricorrenti (FAQ), alcuni principi e regole sul distacco, tra cui si sottolineano:
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