Si tratta di una pronuncia di particolare rilievo perché, oltre a sottolineare il ruolo fondamentale del durc, finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali, ne evidenzia l'"insostituibilità".
Si trasmette, per opportuna informativa, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/08, pubblicata il 25 agosto 2008.
Si tratta di una pronuncia di particolare rilievo perché, oltre a sottolineare il ruolo fondamentale del durc, finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali, ne evidenzia l'”insostituibilità”.
Tale documento, infatti, “non può essere surrogato della dichiarazione sostitutiva dell’interessato” né da altra documentazione.
In particolare, nella sentenza, che riguarda una impresa aggiudicataria di una gara pubblica alla quale era stata revocata l’aggiudicazione, viene esplicitamente evidenziato che l’autocertificazione dell’interessato, la produzione del Mod. F24, i bollettini postali, non sono sufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per i lavoratori.
Si informa, altresì, che tale sentenza è stata diffusa a tutte le Casse Edili della Cnce con l’allegata Comunicazione n. 362/08.
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