L`Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione”” (DDL 2156/S – Relatori Lucio Malan e Alberto Balboni del Gruppo parlamentare PdL) con modifiche al testo iniziale, trasmesso dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia che non ne hanno concluso l`esame.
In particolare, è stata approvata una norma sostitutiva dell`originario articolo 5 del testo sull`istituzione delle c.d. “white list“. La suddetta disposizione, che accoglie parzialmente quanto richiesto ed auspicato dall`ANCE (si veda al riguardo, la notizia su “Interventi Ance”” del 7 giugno 2011), identifica – ai fini dell`applicazione delle norme in materia di controlli antimafia, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d`inquinamento mafioso – le attività d`impresa particolarmente esposte a rischio d`inquinamento mafioso e precisamente:
–trasporto di materiali a discarica conto terzi;
–trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
–estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
–confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
–noli a freddo di macchinari;
–fornitura di ferro lavorato;
–noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell`articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
–autotrasporti conto terzi;
–guardianìa dei cantieri.
Al riguardo, viene precisato che l`indicazione delle attività può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto ministeriale, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati.
Con altra norma, approvata in corso d`esame, viene disciplinata, in attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione ONU contro la corruzione, la costituzione della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l`integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) quale Autorità nazionale anticorruzione. In qualità di Autorità nazionale, la Commissione, in particolare, approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; esercita la vigilanza e il controllo sull`effettiva applicazione e sull`efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni; riferisce annualmente al Parlamento sull`attività di contrasto al fenomeno e sull`efficacia delle disposizioni vigenti in materia, esercita poteri ispettivi. Apposite funzioni vengono individuate a carico del Dipartimento della funzione pubblica e delle pubbliche amministrazioni centrali.
Altre disposizioni, anche esse inserite in corso d`esame, attengono poi: la delega al Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; modifiche al D.Lgs 165/2011 (Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in tema di incarichi dei dipendenti pubblici; la tutela del dipendente pubblico che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e modifiche alla legge 20/1994 sull`azione di responsabilità della Corte dei Conti.
Confermata, invece, la norma con la quale viene disciplinato l`obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni relative a taluni procedimenti amministrativi. Si tratta, in particolare, di quelli che hanno ad oggetto: autorizzazioni o concessioni, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, scelta del contraente per l`affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti). Al riguardo, viene demandato ad uno o più regolamenti successivi – da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – l`individuazione delle concrete modalità di pubblicazione. Viene, inoltre, specificato che restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice appalti e che la mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici.
L`Aula ha, altresì, soppresso alcuni articoli già contenuti in alcuni provvedimenti legislativi. Si tratta in particolare dell`articolo 3 (recante “Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici”” che prevedeva, tra l`altro, attraverso una modifica all`art. 7 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, l`istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici); dell`articolo 4 (recante “Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici”” che a integrazione dell`art. 74 sulla “Forma e contenuto delle offerte”” del citato Codice appalti, disciplinava l`utilizzo di modelli standard per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale); dell`articolo 6 (recante “Modifiche all`articolo 17 del D.Lgs 163/2006“ sulla competenza a dichiarare la “segretezza”” di opere, servizi e forniture), e dell`articolo 11 (recante “Modifiche all`art. 58 del T.U. enti locali”” sulle cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali).
Ha, infine, approvato tre proposte di stralcio dirette a ricondurre ad appositi ed autonomi disegni di legge, gli articoli 7, 8 e 9 concernenti rispettivamente: “Modifiche del testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000“; “Revisione economico-finanziaria””; “Fallimento politico””.
Si veda precedente dell`11 maggio 2010.
Il provvedimento passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.