Confermate la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree dei privati, con una particolare e limitata estensione ai beni delle società di capitali oggetto di misure cautelari, e la semplificazione degli adempimenti relativi alla detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni.
Queste le principali disposizioni d`interesse specifico per il settore, che sono rimaste sostanzialmente invariate anche a seguito dell`approvazione, lo scorso 22 giugno e con voto di fiducia, del Maxiemendamento governativo, con il quale la Camera dei Deputati ha licenziato il Disegno di Legge di conversione del D.L. 70/2011 (cd. “Decreto Sviluppo“), attualmente trasmesso al Senato per la relativa discussione (Atto 2791/S).
Modifiche sono state invece introdotte, tra l`altro, agli incentivi fiscali per le aree svantaggiate, per le quali si provvede al rifinanziamento del credito d`imposta per gli investimenti, unitamente all`introduzione di alcuni correttivi all`agevolazione per le neoassunzioni e, più in generale, alle norme sull`esecutività degli avvisi d`accertamento, che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio 2011 (“Decreto Sviluppo”: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – D.L.70/2011 del 17 maggio 2011).
In particolare, le principali novità riguardano le seguenti misure:
· rivalutazione aree e partecipazioni di privati
Come già anticipato, il provvedimento mantiene integralmente le disposizioni relative alla riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree e delle partecipazioni possedute da privati non esercenti attività commerciale, così come già previste dal testo originario del D.L. 70/2011 (art.7, comma 2, lett. dd – gg).
L`unica modifica in materia riguarda l`estensione di tale possibilità alle società di capitali, ma limitatamente all`ipotesi in cui i relativi beni, “per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli artt.5 e 7 della legge 448/2001“ (che, in assenza di ulteriori precisazioni, dovrebbe corrispondere al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2002), siano stati oggetto di misure cautelari, per poi tornare, all`esito del giudizio, nella piena titolarità delle medesime società.
Al di fuori di questo caso specifico, resta fermo che la possibilità di rivalutazione non è ammessa ai titolari di reddito d`impresa, essendo consentita per i soli soggetti non esercenti attività commerciale, relativamente alle aree (edificabili o agricole) ed alle partecipazioni, da questi possedute alla data del 1° luglio 2011.
Anche nel testo approvato dalla Camera, inoltre, rimane invariato il termine del 30 giugno 2012 per effettuare la rivalutazione (con perizia giurata di stima) e per il versamento dell`imposta sostitutiva dell`IRPEF pari al 4% dell`intero valore rideterminato.
Confermate, altresì, anche le modalità di recupero della sostitutiva già pagata in occasione delle precedenti rivalutazioni, sia per i contribuenti che intendano avvalersi nuovamente di tale facoltà[1], sia per quelli che, invece, non ne siano interessati[2].
· rifinanziamento del credito d`imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Il DdL, nel testo approvato dalla Camera, introduce l`art.2-bis, che prevede il rifinanziamento del credito d`imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all`art.1, commi 271-279, legge 296/2006.
Con decreto di natura non regolamentare dovranno essere fissati:
– i limiti di finanziamento per ciascuna Regione interessata;
– la durata dell`agevolazione,
– le disposizioni attuative.
Il credito sarà comunque fruibile entro i limiti di finanziamento previsti nel suddetto decreto ministeriale e sino all`esaurimento di questi.
Per quanto riguarda in particolare l`agevolazione, si tratta di un credito d`imposta che, ai sensi del citato art.1, commi 271-279, della legge 296/2006, spetta (nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013) per l`acquisizione di beni strumentali nuovi, connessi ad un progetto d`investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF)[3].
Inoltre, sempre in base alle “originarie”” disposizioni della legge 296/2006, gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e, per la fruizione del credito, è altresì necessario il rispetto della specifica “procedura di monitoraggio“ introdotta dall`art.2 del D.L. 97/2008, convertito nella legge 129/2008 (che subordina l`agevolazione al suo accoglimento da parte dell`Agenzia delle Entrate, a seguito dell`invio di istanza preventiva del contribuente).
Destinatari del beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d`impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
In particolare, l`agevolazione si applica alle acquisizioni di seguenti beni strumentali nuovi:
– macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie;
– programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell`impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
– brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l`attività svolta nell`unità produttiva.
Di contro, è esclusa dall`agevolazione l`acquisizione di immobili strumentali.
L`acquisizione dei beni materiali o immateriali agevolati deve essere, inoltre, connessa ad un “progetto di investimento iniziale“, intendendosi per tale:
– la creazione di un nuovo stabilimento;
– l`ampliamento di uno stabilimento esistente;
– la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
– un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
Per “struttura produttiva“ s`intende altresì ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nelle citate Regioni del Mezzogiorno.
Circa la misura dell`agevolazione spettante, la stessa è commisurata all`ammontare delle spese sostenute, assunte in una percentuale variabile a seconda della dimensione e della localizzazione dell`azienda (la percentuale più elevata è pari al 50% ed è riconosciuta per le piccole imprese della Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
Infine, il credito d`imposta viene revocato nel caso in cui i beni oggetto dell`agevolazione:
– non entrino in funzione entro il secondo periodo d`imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
– siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all`esercizio dell`impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all`agevolazione entro il quinto periodo d`imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione
· credito d`imposta per incrementi occupazionali nel Mezzogiorno
Relativamente al credito d`imposta per le nuove assunzioni nelle Regioni del Mezzogiorno, già previsto dall`art.2 del D.L. 70/2011, il Disegno di Legge prevede la modifica della base di calcolo dell`agevolazione (“base occupazionale di riferimento“).
Viene previsto, infatti, che il credito debba calcolarsi sulla base dell`incremento occupazionale rilevato mensilmente, come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all`entrata in vigore della legge di conversione (nel testo originario, invece, si fa riferimento al numero medio dei lavoratori occupati nei 12 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del DL 70/2011, ossia nel periodo 14 maggio 2010 – 14 maggio 2011).
Resta ferma, invece, la misura del credito spettante, che è pari al 50% dei “costi salariali“[4] sostenuti nei 12 mesi successivi all`assunzione per ciascun “lavoratore svantaggiato“[5] assunto, ovvero nei 24 mesi successivi all`assunzione, qualora si tratti di “lavoratore molto svantaggiato“[6].
Circa la decadenza dall`agevolazione, vengono mantenute le attuali cause[7], già previste al comma 7 dell`art.2 del D.L. 70/2011, ma viene specificato che il datore è obbligato alla restituzione del credito d`imposta nell`ipotesi in cui:
– i posti di lavoro non siano conservati per almeno 3 anni, o 2 in caso di piccole e medie imprese;
– vengano accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
Di contro, fermo restando che il datore perde il diritto al credito, non vige comunque l`obbligo di restituzione dell`agevolazione già utilizzata, qualora la decadenza operi per effetto della riduzione del numeri di occupati rispetto alla “base occupazionale di riferimento“ (media degli occupati nei 12 mesi precedenti all`entrata in vigore della legge di conversione).
Viene comunque confermato che, con decreto di natura non regolamentare, dovranno essere stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonchè le disposizioni di attuazione del beneficio, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l`utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d`imposta;
· modifiche al DL 78/2010 in materia di esecutività degli avvisi d`accertamento
Come noto, il D.L. 70/2011 (art.7, comma 2, lett.n) è intervenuto apportando modifiche all“art.29, comma 1, lett.b, del D.L. 78/2010 (convertito nella legge 122/2010) che, con efficacia dal 1° luglio 2011, prevede l`esecutività dell`atto di accertamento decorsi 60 giorni dalla data della notifica.
Al riguardo, il testo originario del medesimo D.L. stabilisce che, in caso di richiesta da parte del contribuente di sospensiva dell`esecuzione dell`atto impugnato, l`esecuzione forzata è sospesa fino all`emanazione del provvedimento che decide sull`istanza di sospensione, per un periodo massimo di 120 giorni dalla richiesta del contribuente.
Il Disegno di legge interviene, eliminando quest`ultima disposizione e prevedendo più favorevolmente che, in ogni caso, l`esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall`affidamento agli agenti della riscossione degli avvisi d`accertamento (a prescindere dal fatto che il contribuente abbia, o meno, presentato istanza di sospensione dell`atto).
In pratica, con tale modifica rimane confermata l`esecutività degli avvisi d`accertamento, per cui, qualora il contribuente non provveda al pagamento delle somme entro il termine stabilito nel medesimo avviso, l`atto è comunque affidato all`agente della riscossione, ma l`esecuzione forzata è in ogni caso sospesa per i 180 giorni successivi all`affidamento;
· altre novità in materia d`accertamento
Sempre in materia d`accertamento, il DdL interviene, inoltre, in materia di:
– sospensione dell`esecutività dell`atto impugnato: viene stabilito che l`istanza di sospensione debba essere decisa entro 180 giorni dalla sua presentazione,
– iscrizione a ruolo provvisorio per gli accertamenti non definitivi: viene ridotto l`importo da iscrivere a ruolo a titolo provvisorio, ad esempio in caso di impugnazione dell`atto, che, dall`attuale metà dell`ammontare, passa ad un terzo,
– iscrizione di ipoteca su immobili nell`ambito dei procedimenti di espropriazione immobiliare: viene stabilito che non può essere iscritta ipoteca, se l`importo complessivo del debito del contribuente sia inferiore a:
o 20.000 euro nel caso in cui, tra l`altro, il contribuente sia proprietario dell`immobile e lo stesso sia adibito a propria abitazione principale;
o 8.000 euro negli altri casi,
– accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali: a decorrere dal 1° gennaio 2012, la competenza di tali attività passa da Equitalia S.p.A. ai Comuni stessi.
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Per il resto, il provvedimento non apporta sostanziali modifiche alle ulteriori misure fiscali già contenute nel “Decreto Sviluppo“.
Sono così confermate, tra le altre, le disposizioni riguardanti, in sintesi:
§ la semplificazione degli adempimenti per la detrazione 36%, attuata con l`eliminazione dell`obbligo di inviare, preventivamente all`inizio dei lavori, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, nonchè di quello concernente l`indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l`esecuzione degli interventi agevolati;
§ la nuova disciplina fiscale dei Fondi Immobiliari, in base alla quale l`attuale regime tributario (ritenuta del 20% sui proventi distribuiti) è assicurato solo a particolari categorie di investitori, quali: Stato, Enti pubblici, organismi di investimento collettivo del risparmio, Enti previdenziali, imprese di assicurazioni, intermediari bancari e finanziari ed Enti mutualistici.
Per tutti gli altri investitori, invece, il mantenimento di tale trattamento fiscale è condizionato dall`entità della quota di partecipazione al Fondo immobiliare. Infatti, mentre i quotisti con partecipazione inferiore al 5% mantengono comunque la tassazione agevolata, i partecipanti con quote superiori al 5% vengono tassati in base al cosiddetto “principio di trasparenza“, che comporta che i redditi maturati dal Fondo, anche se non effettivamente distribuiti, sono comunque imputati pro-quota, partecipando alla determinazione del reddito imponibile da assoggettare ad IRPEF/IRES.
[1] Tali contribuenti possono, alternativamente, detrarre l`imposta già versata da quella attualmente dovuta per la nuova rivalutazione, ovvero chiederne il rimborso entro i 48 mesi successivi al versamento dell`imposta sostitutiva relativa all`ultima rivalutazione effettuata.
[2] Anche questi possono richiedere il rimborso dell`imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data di versamento dell` imposta sostitutiva relativa all`ultima rideterminazione effettuata. Nei casi in cui, alla data del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), siano già decorsi 48 mesi dal versamento dell`imposta sostitutiva relativa all`ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso può essere comunque fatta entro il termine di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore del decreto.
[3] Tale agevolazione ha ottenuto l`approvazione della Commissione UE, con Decisione C 380 cor del 25 gennaio 2008.
[4] Per “costi salariali“, ai sensi del n.15 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende l`importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
[5] Per “lavoratore svantaggiato“ ai sensi del n.18 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato);
f) membri di una minoranza nazionale all`interno di uno Stato membro (che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un`occupazione stabile);
[6] Per “lavoratore molto svantaggiato“ ai sensi del n.19 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende il lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
[7] In particolare, il datore di lavoro decade dal beneficio:
§ se, il numero complessivo dei dipendenti, risulta inferiore o pari alla “base occupazionale di riferimento“ (media nei 12 mesi precedenti all`entrata in vigore della legge di conversione);
§ se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
§ nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonchè nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.