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Il Ministero del lavoro ha fornito le primissime indicazioni concernenti le comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 67/11, relative, rispettivamente, alle comunicazioni per “lavoro notturno” e alle comunicazioni per lavorazioni “in linea catena”

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”

23 Giugno 2011
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  • Lavoro, welfare e sicurezza
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Con l’allegata circolare n. 15/11, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina del pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, c.d. “attività usuranti”, individuate dall’art.1 del D.Lgs. n. 67/11.

In particolare, il Dicastero ha fornito le primissime indicazioni concernenti le comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 67/11, relative, rispettivamente, alle comunicazioni per “lavoro notturno” e alle comunicazioni per lavorazioni “in linea catena”.

Il comma 1 del suddetto articolo 5, si ricorda, prevede che i datori di lavoro debbano rispettare l’obbligo di comunicazione alle DPL competenti per territorio e ai competenti Istituti previdenziali, in modalità telematica e con periodicità annuale, dell’esecuzione dei lavori notturni svolti in modo continuativo o compresi in regolari turni periodici.

Si tratta, in particolare, di lavoratori che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato a far data dal 1° luglio 2009.

Relativamente alle modalità di comunicazione, i datori di lavoro interessati, entro il 30 settembre per l’anno 2011, ed entro il 31 marzo per gli anni a venire, dovranno effettuare tale comunicazione tramite la compilazione del modello “LAV-NOT”, disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro. La comunicazione dovrà contenere il numero indicativo dei lavoratori impegnati in tali attività, compresi i lavoratori utilizzati nell’ambito di un rapporto di somministrazione di lavoro.

Rispetto al sistema sanzionatorio, nel ricordare che omettendo di effettuare la comunicazione si incorre nella sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro, diffidabile e, quindi, pagabile nella misura minima di 500 euro, il Ministero conferma che la sanzione si applica non in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma in base al numero di comunicazioni omesse. Altresì non può essere sanzionata la ritardata presentazione della comunicazione, né, tanto meno, un’errata indicazione del numero dei lavoratori, poiché tale dato è puramente indicativo.

Infine, ricorda il Dicastero, non sono sanzionabili gli errori materiali o quelli riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche, a patto che sia identificabile il datore che ha effettuato la comunicazione e identificate le unità produttive a cui si riferisce la medesima comunicazione.

3587-Circolare n. 15-11 Ministero del lavoro.pdfApri
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