Il Ministero del lavoro ha chiarito che il cartellino di riconoscimento, oltre alla foto del lavoratore, deve riportare in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita dello stesso, nonché il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro
Con riferimento all’obbligo di cui all’art. 36 bis, co. 3 della L. n. 248/06, che prevede che i lavoratori impiegati nei cantieri edili debbano essere muniti di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l’incompatibilità di tale obbligo rispetto alle norme poste a tutela della privacy del lavoratore, il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza d’interpello n. 41/08, presentata dall’ANIE – Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche, ha fornito la seguente interpretazione.
La circolare ministeriale n. 29/06 ha chiarito che il cartellino di riconoscimento, oltre alla foto del lavoratore, deve riportare in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita dello stesso, nonché il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro. Al riguardo l’ANIE ha chiesto se il dato relativo alla data di nascita possa essere omesso in quanto eccedente rispetto alle finalità perseguite dall’art. 36 bis, ossia di consentire l’esatta identificazione del lavoratore.
Esclusa in tale circostanza l’applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del giorno 11 dicembre 2000, avente ad oggetto i cartellini di riconoscimento utilizzati dal personale che svolge la propria attività a contatto con l’utenza e rilevato che il diritto alla riservatezza può essere graduato dal legislatore, il Ministero, con l’allegata nota, ha confermato che gli strumenti contenuti nell’art. 36 bis della L. n. 248/06, sono adeguati al dettato costituzionale e rispondenti agli intenti programmatici del legislatore che intendono reprimere le forme di lavoro irregolare.
In questo senso, pertanto, le istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 29/06, compreso il dato relativo alla data di nascita, sono attinenti e rispettano il principio del trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, poiché posto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.
Tale interpretazione deve essere estesa anche con riferimento al comma 4 dell’art. 36 bis della L. n. 248/06, che prevede per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti la possibilità di istituire apposito registro di cantiere, anziché fornire il tesserino di riconoscimento.
Anche in questo caso, infatti, dovranno essere annotati nel registro di cantiere, vidimato dalla DPL, i dati anagrafici del personale giornalmente impiegato, per soddisfare il contenuto precettivo di cui al comma 3 dell’art. 36 bis della L. n. 248/06.
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