Il Ministero afferma che non risulta ammissibile l'ipotesi di un regolamento di cooperative che prevede che la prestazione lavorativa del socio possa essere svolta sulla base di un semplice adempimento della obbligazione assunta con il cosiddetto contratto sociale ovvero mediante il mero conferimento societario, dal momento che è invece necessaria
Come noto, il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui lo stesso contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Dalla instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici, rispettivamente previsti dall’art. 1, comma 3, legge n. 142/01, nonché , in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
In base alla circolare del Ministero del lavoro n. 10/04, il rapporto di lavoro in parola è strumentale a quello associativo in caso, ad esempio, di estinzione di quest’ultimo; infatti, secondo il citato Dicastero, l’abolizione del termine distinto – originariamente inserito nella richiamata legge n. 142/01 ed eliminato in seguito della legge n. 30/03 – sottolinea tale principio.
Pertanto, le dinamiche del rapporto di lavoro sono assoggettate a quelle del rapporto associativo in caso di estinzione di quest’ultimo.
Con riguardo al trattamento economico, quindi il socio lavoratore ha diritto, oltre ad una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, anche al t.f.r..
L’art. 6 della più volte citata legge n. 142 prevede che le cooperative devono definire un apposito regolamento, approvato dalla assemblea, sulle tipologie dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
In proposito, con l’allegato interpello n. 34, il Ministero afferma che non risulta ammissibile l’ipotesi di un regolamento di cooperative che prevede che la prestazione lavorativa del socio possa essere svolta sulla base di un semplice adempimento della obbligazione assunta con il cosiddetto contratto sociale ovvero mediante il mero conferimento societario, dal momento che è invece necessaria l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro.
Inoltre, il diritto al t.f.r. del socio lavoratore è configurabile come un diritto derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa e non è condizionato in alcun nodo dalla concreta acquisizione delle necessarie risorse economiche da parte della cooperativa stessa.
Al riguardo, il Ministero richiama la sentenza n. 12350/04 della Cassazione, la quale ha precisato che il t.f.r., in quanto retribuzione differita, non si identifica nel diritto del socio alla distribuzione di utili maturati.
Detto t.f.r., da ultimo, è assoggettato alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 252/05 in materia di previdenza complementare, basato sulla possibilità di scelta in capo al lavoratore di destinare il t.f.r. maturando ad una delle forme pensionistiche previste oppure di mantenerlo presso l’impresa.
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