La previsione relativa alla nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante inerente la “formazione esclusivamente aziendale”
La previsione relativa alla nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante inerente la “formazione esclusivamente aziendale” di cui all’art. 49, comma 5-ter, del D.lgs. n. 276/2003, introdotto dall’art. 23, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/08, è da considerarsi immediatamente operativa.
E’ quanto chiarito, con l’allegata nota n. 50/2008, dal Ministero del lavoro che, in risposta ad un interpello della Confcommercio, sottolinea come il legislatore, al fine di agevolare l’operatività di tale istituto contrattuale, con il comma 5-ter abbia inteso introdurre, senza modificare l’impianto normativo preesistente, un “canale parallelo” a quelli già previsti dai commi 5 (regolamentazione dei profili formativi rimessa alle Regioni) e 5-bis (disciplina rimessa ai ccnl in carenza della legge regionale) del citato art. 49.
La disposizione in esame stabilisce che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, non opera quanto previsto dal comma 5, e che è demandata ai contratti collettivi di lavoro, stipulati ad ogni livello, oppure agli enti bilaterali, la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, nonché la nozione stessa di formazione interna.
La formazione aziendale può concretizzarsi in attività anche “fisicamente” esterne all’azienda – precisa il dicastero – purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e non siano utilizzati finanziamenti pubblici.
Non rileva che la nozione di “formazione esclusivamente aziendale” sia definita attraverso nuove intese collettive o sia stata disciplinata dai contratti collettivi intervenuti sul quadro normativo già esistente.
Del resto, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 50/2005), la formazione aziendale non può essere aprioristicamente determinata, né condizionata dalle normative regionali.
Per la completa attuazione della disciplina in esame, il Ministero evidenzia, altresì, che i contratti collettivi e gli enti bilaterali dovranno necessariamente determinare, per ciascun profilo formativo, “la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”.
Nel caso di specie, la nota ministeriale rileva, infine, che il rinnovato Ccnl del Terziario risulta conforme ai criteri di deroga espressi dal comma 5-ter dell’art. 49, poiché prevede l’istituzione di una Commissione Paritetica con il compito di applicare quanto rimesso dalla nuova norma alla contrattazione collettiva e, in attesa delle determinazioni di tale Commissione, conferma, anche per la formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi definiti nel Protocollo Isfol del 10 gennaio 2002.
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