è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato e alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, lo Schema di decreto legislativo recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”” (Atto n. 373 -Relatori rispettivamente Sen. Carlo Vizzini e Filippo Berselli del Gruppo parlamentare PdL e On. Angela Napoli del Gruppo parlamentare FLI), per il parere al Governo da rendersi entro il 15 agosto.
Lo Schema di D.Lgs, adottato in attuazione delle deleghe previste dagli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), è articolato in cinque libri:
– Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso;
– Libro II: Le misure di prevenzione;
– Libro III: Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
– Libro IV: Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
– Libro V: Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare.
In particolare, con riferimento al Libro III, viene disciplinato il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia.
Lo Schema provvede, innanzitutto, a individuare i soggetti pubblici tenuti all`acquisizione della suddetta documentazione prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, precisando che in tale novero vi rientrano anche i contraenti generali di cui all`art. 176 del Dlgs 163/2006.
La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione e dall`informazione antimafia, a tal fine vengono elencate le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all`adozione dell`informazione interdittiva, si tratta, in particolare:
– della turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
– della turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
– della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.), nonchè di estorsione (629 c.p.), associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.) sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione (630 c.p.), usura (644 c.p.);
– dell`omessa denuncia all`autorità giudiziaria di essere stati vittima di reati di tipo mafioso.
Vengono, inoltre, individuati i soggetti sottoposti alla verifica antimafia e disciplinata la validità della documentazione antimafia. A tale ultimo riguardo, viene previsto che la comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti, mentre l`informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell`assetto societario e gestionale dell`impresa oggetto dell`informazione, e anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. La mancata comunicazione delle modifiche intervenute viene espressamente sanzionata.
Con riferimento alla comunicazione antimafia viene chiarito che è rilasciata dal prefetto ed è conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale.
In particolare, il rilascio della comunicazione è immediato se non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto. In caso contrario, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti. Qualora le suddette verifiche diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva; nel caso, invece, di esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria, entro 45 giorni dalla richiesta.
Viene anche prevista la possibilità di ricorrere all`autocertificazione per i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo, conseguenti a provvedimenti già disposti, nei casi in cui non è richiesta l`informativa antimafia. Si può, altresì, ricorrere all`autocertificazione quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
– attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
– attività private sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con DPR 300/1992.
Anche l`informativa antimafia viene rilasciata dal prefetto ed è conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale. Tale informativa deve essere acquisita prima di stipulare o autorizzare i contratti e i subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire taluni provvedimenti, espressamente individuati dall`art. 77 del provvedimento, e di valore pari o superiore alle soglie previste.
A tal fine, è espressamente vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni se compiuto con lo scopo di eludere il suddetto obbligo.
La richiesta dell`informazione deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell`aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.
Al riguardo, vengono disciplinati gli effetti e i casi di rilascio dell`informativa antimafia interdittiva. In particolare, viene conferita al prefetto la facoltà di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all`attività delle organizzazioni criminali, unitamente a concreti elementi da cui risulti che l`attività d`impresa possa essere oggetto del condizionamento mafioso anche indiretto.
Viene, inoltre, demandato ad un successivo regolamento l`individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell`attività di impresa, per le quali è sempre obbligatoria l`acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all`art. 77 del provvedimento.
Analogamente a quanto previsto per la comunicazione antimafia, viene previsto il rilascio dell`informativa in via immediata, salvo che dalla consultazione della banca dati emerga la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa. Viene, però, specificato che nei casi di urgenza o di inutile decorso del termine, i soggetti tenuti all`acquisizione della stessa procedono anche in sua assenza. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
Con apposita norma vengono disciplinati i poteri di accertamento e le modalità di accesso del prefetto nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici, al finedi prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. La suddetta disposizione si applica a tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell`opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l`importo dei relativi contratti o dei subcontratti. La norma definisce puntualmente la procedura, prevedendo anche l`eventuale audizione dell`interessato e l`inserimento, con criteri e modalità standardizzati, dei dati acquisiti nel corso degli accessi all`interno del sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia.
Per quanto concerne gli effetti delle informazioni del prefetto, viene stabilito che il rilascio dell`informazione interdittiva comporta il divieto per le amministrazioni interessate di stipulare, approvare e autorizzare i contratti e subcontratti, e di autorizzare, rilasciare e consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso in cui gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, è sancita la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o il recesso dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l`esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Viene, inoltre, istituita, presso il Ministero dell`Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell`amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia che è collegata al CentroElaborazione Dati di cui all`art. 8 della L. 121/1981.
Nella Banca dati sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia liberatorie e interdittive, inoltre, tramite il collegamento al sistema informatico, costituito presso la Direzione Investiga Antimafia, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate dall`esecuzione di lavori pubblici.
Vengono rinviate ad un successivo decreto ministeriale, tra l`altro, la disciplina delle modalità: di funzionamento della banca dati; di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia, dell`Amministrazione dell`interno e della Direzione Nazionale Antimafia.
Il sistema informatico garantisce, in ogni caso, l`individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva traccia di ciascun accesso.
Dopo l`espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari lo Schema, tornerà al Consiglio dei Ministri per l`approvazione definitiva.