In relazione al prosieguo dell`iter del disegno di legge su “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (DDL 2626/S), all`attenzione, in seconda lettura, della Commissione Industria del Senato l`Associazione è tornata ad evidenziare, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sul provvedimento.
In particolare, l`ANCE si è soffermata sulle norme con cui vengono disciplinate le””iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali””, auspicando l`applicazione delle disposizioni relative ai ritardati pagamenti, di cui alla direttiva 2011/7/UE, al settore dei lavori pubblici, precedentemente escluso dall`ambito di applicazione del D.Lgs 231/2001, di recepimento della precedente direttiva sui ritardati pagamenti (direttiva europea 2000/35).
Il rapido recepimento della nuova direttiva europea che cita esplicitamente il settore delle opere pubbliche tra gli ambiti di applicazione, costituirà, infatti, un incentivo al miglioramento delle pratiche di pagamento da parte della P.A., i cui ritardi saranno sanzionati attraverso un`elevazione delle sanzioni.
L`Associazione ha, altresì, approfondito le disposizioni del provvedimento in tema di appalti pubblici.
Al riguardo, sulla norma con cui vengono dettate modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture e connesse opere integrative o compensative, delle imprese – in particolare, micro piccole e medie – residenti nella zona dove sono localizzati gli investimenti, l`ANCE ha rilevato che la stessa presenta dubbi di legittimità. L`introduzione, infatti, di misure di favore per le imprese in base alla loro localizzazione territoriale (c.d. localismo), appare in contrasto con i principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che devono informare i contratti pubblici di appalto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonchè da ultimo, nella Determina n. 5 del 27 luglio 2010 e nel Comunicato del Presidente del 21 ottobre scorso, dell`Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Per quanto concerne la previsione sull`innalzamento della soglia entro la quale è possibile ricorrere alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, l`Associazione ha evidenziato la necessità della sua soppressione, trattandosi di una disposizione prevista, da ultimo, dal DL 70/2011 – “Semestre europeo – Recante le prime disposizioni urgenti per l`economica”” (DDL 2791/S) che ha modificato l`art. 122 del D.Lgs 163/2006 (Codice appalti).
Infine, con riferimento all`istituzione, presso ogni prefettura territorialmente competente, di elenchi (white list) di imprese e fornitori aderenti a determinati obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi, l`ANCE ha rilevato che la norma appare superflua, poichè gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono già stati introdotti dalla L.136/2009 (Piano contro le mafie), così come l`istituzione, presso ogni prefettura, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose è già prevista – pur con diverse formulazioni – dal disegno di legge “anticorruzione””, recentemente licenziato dal Senato (DDL 2156/S) e dal predetto decreto legge 70/2011 (DDL 2791/S).
Quanto evidenziato è stato sostanzialmente condiviso e per gli sviluppi occorrerà attendere il prosieguo dell`iter.
Si vedano precedenti del 28 settembre 2010, del 17 novembre 2010 e del 14 marzo 2011.