La Corte costituzionale ha giudicato infondate e inammissibili le questioni di legittimità della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge n. 290/06, la quale prevede che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile per la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali a causa di calamità naturali
Con sentenza n. 325/08, la Corte costituzionale ha giudicato infondate e inammissibili le questioni di legittimità della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge n. 290/06, la quale prevede che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile per la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali a causa di calamità naturali, si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sedi legale e operative nei comuni individuati dalle stesse ordinanze.
In virtù della suddetta pronuncia, i datori di lavoro che non sono destinatari delle richiamate ordinanze, essendo responsabili del versamento contributivo, devono provvedere al pagamento della quota a carico del dipendente con il primo pagamento utile alla data di emanazione della circolare Inps n. 91 del 14 ottobre scorso, di cui si allega copia.
Il recupero delle suddette somme, si legge nella nota, potrà avvenire in un’unica soluzione o, previa istanza di parte, rateizzando il debito nei limiti del quinto dello stipendio, ai sensi dell’art. 2, co. 2 del DPR n. 180/50.
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