L`articolo 4 della Legge n. 120/2010 che ha apportato una serie di rilevanti modifiche al Codice della Strada (C.d.S.) ha previsto, tra le altre cose, che il servizio di scorta di cui all`art. 10 del C.d.S. ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità,
possa essere svolto esclusivamente da imprese private autorizzate e con soggetti abilitati ai sensi del DM 18/7/1997 (Disciplinare per le scorte tecniche).
Come precisato dal Ministero dell`Interno nella Circolare del 12/8/2010 (n. 300/A/11310/10/101/3/3/9) a decorrere dal 13 agosto 2010 in pratica è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia Stradale. Tuttavia, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l`approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l`intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio i quali, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Quest`obbligo, il cui esatto adempimento è rimesso alla prudente valutazione del responsabile della scorta tecnica, è riferito unicamente ai casi in cui, per le dimensioni particolarmente rilevanti o per le caratteristiche specifiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia indispensabile la chiusura totale della strada con l`effettuazione di interventi di regolazione del traffico a grande distanza e con la deviazione del traffico stesso su itinerari alternativi. Pertanto, l`obbligo di cui si parla non sussiste nei casi in cui, pur occupando il convoglio eccezionale l`intera sede stradale, sia possibile effettuare interventi di regolazione del traffico in loco, imponendo sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.
Per effetto della nuova norma, gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui all`art. 10, comma 6, del C.d.S., a far data dal 13 agosto 2010, nel provvedimento autorizzativo non potranno più disporre l`obbligo di una scorta della polizia stradale ma dovranno prevedere che, quando secondo le norme dell`art. 16 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è imposto l`obbligo di scorta, questa sia svolta da soggetti abilitati dipendenti da imprese autorizzate.
Conseguentemente, in linea con la novella legislativa dell`agosto scorso, il Disciplinare tecnico (DM 18/7/1997) è stato di recente oggetto di revisione ad opera del DM n. 4/2/2011, pubblicato sulla GU n. 93 del 22/4/2011, che è intervenuto a modificare, in particolare, le modalità di svolgimento della scorta nonchè il numero dei veicoli e delle persone da utilizzare in tale servizio.
Il Ministero dell`Interno, con una nuova circolare (n. 300/A/4691/11/101/21/2 del 19/5/2011) illustra nel dettaglio come sono cambiate le modalità operative del servizio di scorta tecnica alla luce delle modifiche apportate al Disciplinare tecnico dal richiamato DM 4/2/2011.
Per quanto riguarda il numero dei veicoli e delle persone da utilizzare per la scorta tecnica la Circolare rimanda all`Allegato 2 dove sono state sintetizzate, per ciascun tipo di strada, i valori dimensionali dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizione di eccezionalità, con il correlato numero di veicoli e persone di scorta. La citata previsione normativa fornisce un valore numerico minimo affinchè siano garantiti livelli di sicurezza adeguati, lasciando però alla responsabilità del capo-scorta la valutazione sulla necessità di integrazione della scorta tecnica stessa con ulteriori veicoli e persone, qualora sia prevedibile che, anche per tratti di strada di limitata estensione, si renda necessaria l`adozione di provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza ovvero di particolare complessità.
L`attività di scorta tecnica, precisa poi la Circolare, essendo comunque soggetta all`azione di controllo da parte della Polizia Stradale, deve essere accompagnata da una serie di obblighi informativi posti a carico del capo-scorta in relazione all`avvio e alla sosta del trasporto eccezionale.
La Circolare ribadisce quanto già precisato nella precedente nota di chiarimento del 13 agosto 2010 ossia che l`obbligo di richiedere l`intervento dell`organo di polizia stradale riguarda casi particolarissimi in cui l`intera carreggiata sia completamente occupata dal transito del trasporto eccezionale per un tratto di estensione significativa, senza neanche la possibilità di far accostare gli altri veicoli ai margini della carreggiata.
In Allegato: la circolare del Ministero dell`Interno del 19/5/2011