Lo scorso 7 luglio l`Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto legge 70/2011 cd. “Sviluppo”” .
In attesa della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, si segnala che sono state confermate quasi tutte le disposizioni di semplificazione e liberalizzazione delle costruzioni private (incentivi per la riqualificazione, mutamenti di destinazione d`uso ecc.).
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, il Parlamento infatti ha ritenuto di non confermare la norma di cui all`art. 5, comma 2, lettera a), n. 2 che prevedeva nuovamente l`esecuzione diretta delle opere primarie da parte del titolare del permesso di costruire ricomprese in piani attuativi di iniziativa privata (nuovo comma 2 bis dell`art. 16 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia””).
Allo stesso tempo però si evidenzia l`approvazione di un ordine del giorno con il quale il Governo si è impegnato ad adottare le opportune iniziative dirette a riproporre in uno dei prossimi provvedimenti legislativi una norma di contenuto analogo ai fini dell`esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo.
Fra le novità inserite nel testo del decreto legge durante l`iter di conversione, si segnala la norma in tema di validità dei piani attuativi che integra il testo dell`art. 17 della Legge 1150/1942.
Essa prevede, una volta decorso il termine per l`esecuzione del piano e qualora il comune non provveda a presentare un nuovo piano per la parte rimasta inattuata, la possibilità di dare comunque attuazione a singoli comparti o sub comparti del piano attuativo.
I subcomparti sono approvati dal Consiglio comunale senza l`applicazione delle procedure di formazione dei piani attuativi e non costituiscono variante urbanistica (art. 5, comma 4 bis DL 70/2011).
Un`altra novità di rilievo introdotta durante l`iter di conversione riguarda il procedimento di autorizzazione paesaggistica, poichè è stata abrogata la norma di cui all`art. 146, comma 11 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”” nella parte in cui prevede che il provvedimento acquista efficacia decorsi trenta giorni dal suo rilascio.
In allegato l`ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati sulle opere a scomputo