è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 la legge di conversione del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 cd. “Sviluppo”” (entrata in vigore il 13 luglio 2011).
Fra le novità inserite nel testo del decreto legge durante l`iter di conversione, si segnala la norma in tema di validità dei piani attuativi che integra il testo dell`art. 17 della Legge 1150/1942.
Essa prevede, una volta decorso il termine per l`esecuzione del piano e qualora il comune non provveda a presentare un nuovo piano per la parte rimasta inattuata, la possibilità di dare comunque attuazione a singoli comparti o sub comparti del piano attuativo.
I subcomparti sono approvati dal Consiglio comunale senza l`applicazione delle procedure di formazione dei piani attuativi e non costituiscono variante urbanistica (art. 5, comma 4 bis DL 70/2011).
Un`altra novità di rilievo riguarda il procedimento di autorizzazione paesaggistica, poichè è stata abrogata la norma di cui all`art. 146, comma 11 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”” nella parte in cui prevede che il provvedimento acquisti efficacia decorsi trenta giorni dal suo rilascio.
Per il resto sono state confermate quasi tutte le disposizioni di semplificazione e liberalizzazione delle costruzioni private (silenzio assenso permesso di costruire; tolleranza del 2% difformità edilizie; trascrizione nei registri immobiliari diritti edificatori; approvazione dei Piani attuativi in Giunta; incentivi per gli interventi di riqualificazione urbana) eccetto quella riguardante le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione ossia la norma di cui all`art. 5, comma 2, lettera a), n. 2.
In proposito, si evidenzia che è stato approvato un ordine del giorno con il quale il Governo si è impegnato ad adottare le opportune iniziative dirette a riproporre in uno dei prossimi provvedimenti legislativi una norma di contenuto analogo ai fini dell`esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo.