Illustrati dall'Inps criteri e modalità per l'assolvimento degli obblighi contributivi per il mancato godimento dei permessi ovvero del mancato pagamento delle indennità sostitutive
Con la circolare n. 92/11, di cui si allega copia, l’Inps ha illustrato i criteri e le modalità per l’assolvimento degli obblighi sui contributi per il mancato godimento dei permessi per riduzione di orario, c.d. Rol, o ex festività ovvero nel caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.
In particolare l’Istituto previdenziale, sulla scorta delle recenti indicazioni ministeriali, ha ricordato che nel caso in cui il lavoratore non riesca a godere dei permessi nell’arco di tempo stabilito da previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale o stabilite direttamente tra le parti nell’ambito della loro autonomia negoziale, è possibile erogare una indennità sostitutiva calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Dal punto di vista operativo è stato chiarito che, ai fini del versamento, i datori di lavoro dovranno sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL non goduto alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza, inserendo il relativo ammontare nel campo
Nel caso in cui il permesso venga successivamente utilizzato dal lavoratore, il datore di lavoro avrà la facoltà di recuperare il contributo versato, utilizzando la specifica variabile retributiva con la causale FERIE presente in
Al riguardo, l’Inps, con un successivo messaggio, il n. 14605/11, anch’esso allegato, ha integrato le istruzioni di cui sopra chiarendo, in particolare, che nel caso in cui “né la contrattazione, né le parti stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possano essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva”.
Il messaggio Inps ricorda, altresì, che la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute potrà essere versata dai datori di lavoro, senza oneri accessori, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della nota in oggetto.
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