Comunicato dall'Inps il nuovo tasso di riferimento che a decorrere dal 13 luglio 2011 è pari all'1,50%
A seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea, relativo alla variazione del tasso di riferimento che, a decorrere dal 13 luglio 2011, è stato fissato nella misura dell’1,50%, l’interesse di dilazione e di differimento, maggiorato di 6 punti percentuale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella Legge n. 402/96, è pari al 7,50%.
Tale modifica, ricorda l’allegata circolare Inps n. 96/11, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.
INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO
L’interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 7,50%, dovrà essere applicato alle rateazioni concesse dal 13 luglio 2011.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,50% dovrà essere applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2011.
SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 13 luglio 2011, è la seguente:
SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di procedure concorsuali, tenuto conto che a decorrere dal 13 luglio 2011 il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2011, la misura della sanzione ridotta:
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