A quasi un anno dall`entrata in vigore dell`ultimo correttivo al Codice dell`Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) che ha modificato ancora una volta la parte I e II relativa alla VIA e alla VAS solo quattro Regioni hanno ritenuto di dover adeguare le rispettive discipline in materia alle nuove disposizioni.
In base all`articolo 4 del correttivo (D. Lgs. n. 128/2010) le Regioni e le Province Autonome devono procedere, infatti, se necessario, all`adeguamento delle proprie normative entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
L`articolo 7 del TU Ambiente ha riservato, del resto, alle Regioni una serie di competenze specifiche che vanno dall`individuazione dell`autorità competente sulle procedure di VIA e VAS alle regole procedurali per il rilascio dei relativi provvedimenti nonchè sulla partecipazione al procedimento di altri soggetti competenti in materia ambientale fino alle definizione di ulteriori criteri per allargare o restringere l`ambito di applicazione delle procedure ad altri piani o programmi o progetti.
Ciò premesso si rimanda al dossier in Allegato dove l`Ance mette a confronto la normativa regionale vigente in tema di valutazione ambientale strategica e dove sono state riportate le più recenti modifiche alle disposizioni normative di Lombardia, Toscana, Marche e Sardegna.
In Allegato: Dossier VAS Regione per Regione