In caso di pagamenti per importi superiori a 10.000 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la verifica dell’eventuale morosità del beneficiario rispetto all’obbligo di pagamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali deve essere effettuata, in via prioritaria, attraverso l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’interessato.
Questi i principali chiarimenti forniti con la Circolare n.29 del 4 settembre 2007 della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attesa dell’emanazione del Regolamento attuativo della disciplina.
Sul tema, la Circolare n.28 del 6 agosto 2007 (Cfr. Disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – C.M.28/2007 del 24 agosto 2007), chiarendo l’ambito applicativo della norma in materia di riscossione, di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotta dall’art.2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, aveva previsto l’alternatività della verifica della posizione del contribuente tramite la richiesta di informazioni ad Equitalia Spa, oppure l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da questi.
La citata Circolare n.29/2007 ha ulteriormente specificato che:
– l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva deve essere privilegiata rispetto alla verifica dell’eventuale morosità del beneficiario presso gli agenti della riscossione;
– nel caso in cui i beneficiari abbiano manifestato, anche per fatti concludenti, di non voler rendere la dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento,deve effettuare una specifica verifica della morosità presso Equitalia Spa, la società incaricata a livello nazionale della riscossione di crediti verso l’Erario;
– in caso di pagamenti periodici a favore dello stesso beneficiario, (es. in presenza di contratti di locazione, somministrazione oppure appalto di servizi), l’autodichiarazione presentata dall’interessato deve contenere l’indicazione che questi “provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione della situazione sopra presentata”;
– il controllo delle dichiarazioni sostitutive, con modalità campionarie, dovrà essere effettuato successivamente all’acquisizione delle stesse ed all’esecuzione del relativo pagamento ed, in ogni caso, non prima dell’emanazione del prescritto Regolamento attuativo, che individuerà le procedure di verifica.
In conclusione, viene altresì specificato che il Regolamento ministeriale in corso di emanazione potrebbe contenere previsioni parzialmente difformi da quelle fornite dalle Circolari n.28/2007 e n.29/2007, che costituiscono unicamente prime modalità operative della norma.
3800-Circolare n.29 del 04 settembre 2007 ALL1.pdfApri