Operativa da oggi (1° luglio 2010) la ritenuta del 10% che le Banche e le Poste Italiane S.p.A. devono effettuare all`atto dell`accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 (Prot. n.94288/2010), sono state infatti individuate le tipologie di pagamenti, nonchè le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, in attuazione a quanto previsto dall`art.25, D.L. 31 maggio 2010, n.78.
Come noto, quest`ultima disposizione ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le Banche e le Poste Italiane S.p.A., all`atto dell`accredito di bonifici di pagamento di spese agevolate con detrazioni o deduzioni d`imposta, debbano operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari dei pagamenti, con l`obbligo di rivalsa (cfr. Manovra 2011-2012: Decreto Legge 78/2010-Pubblicazione in G.U. del 3 giugno 2010).
Il citato Provvedimento stabilisce, ora, che tale ritenuta deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
– spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, agevolate con la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell`art.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
– spese per interventi di risparmio energetico, per le quali spetta la detrazione del 55%, ai sensi dell`art.1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
In tali ipotesi, le Banche e le Poste Italiane S.p.A., che operano la ritenuta del 10%, sono tenute ai seguenti adempimenti:
a. versare la ritenuta con il Modello F24[1], utilizzando l`apposito codice tributo 1039-“Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all`atto dell`accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d`imposta, ai sensi dell`articolo 25, dl n. 78/2010“, istituito con Risoluzione dell`Agenzia delle Entrate n.65/E del 30 giugno 2010;
b. certificare al beneficiario l`ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate, entro il 28 febbraio dell`anno successivo[2];
c. indicare nella dichiarazione dei sostituti d`imposta (Modello 770)[3], i dati relativi al beneficiario nonchè le somme accreditate e le ritenute effettuate.
Di contro, la misura non incide in alcun modo sugli adempimenti a carico delle imprese esecutrici degli interventi agevolati (in termini di fatturazione dei lavori), nè su quelli relativi ai contribuenti beneficiari delle detrazioni (per ciò che attiene all`obbligo di pagamento con bonifico delle spese sostenute).
Infine, si segnala che l`ANCE sta continuando a portare avanti le iniziative più idonee ad ottenere un ripensamento complessivo da parte del Governo, nella convinzione che, per le imprese “regolari””, la ritenuta del 10% si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all`attuale congiuntura economica negativa ed alla “stretta creditizia”” che sta vivendo il settore.
In ogni caso, anche per le difficoltà operative legate all`effettuazione della ritenuta da parte delle Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del D.L. 78/2010 (attualmente all`esame del Senato), sia prevista una proroga dell`entrata in vigore della disposizione.
[1] Cfr. art.17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
[2] Ai sensi dell`art.4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
[3] Di cui all`art.4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
3809-Risoluzione Agenzia Entrate n.65-E del 30-06-10.pdfApri
3809-Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 30-06-10.pdfApri