Il termine dei 60 giorni dall’ultimazione degli interventi di riqualificazione energetica, fissato per l’invio all’Enea della documentazione necessaria alla fruizione della detrazione del 55%, decorre dalla data del “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti.
Tale termine, inoltre, non ha carattere perentorio, per cui si può fruire dell’agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate successivamente al decorso dei 60 giorni dal collaudo, purché sia rispettata la scadenza ultima del 29 febbraio 2008, fissata dal D.M. 19 febbraio 2007.
Con la stessa Risoluzione, inoltre l’Amministrazione Finanziaria chiarisce alcuni aspetti connessi, in particolare, all’applicazione della detrazione in caso di installazione di pannelli solari, spettante, sempre nella misura del 55% delle relative spese sostenute, sino ad un massimo di 60.000 euro, da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo (art.1, comma 346, legge 296/2006 e art.1, comma 4, D.M. 19 febbraio 2007).
In tal ambito, viene precisato che i pannelli solari, la cui installazione permette di fruire dell’agevolazione devono:
· essere destinati alla produzione di acqua calda, sia per usi domestici e industriali, sia per far fronte al fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università[1];
· sotto il profilo tecnico, essere garantiti per almeno 5 anni e presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975, rilasciata da un laboratorio accreditato, così come espressamente stabilito dall’art.8, D.M. 19 febbraio 2007.
Non risulta, pertanto, agevolabile l’istallazione di pannelli solari che presentino certificazioni di qualità diverse da quelle previste a livello normativo.
In caso di pannelli realizzati in autocostruzione, in alternativa alla garanzia quinquennale ed alla certificazione UNI 12975, è possibile fornire la sola certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del beneficiario, così come previsto dal medesimo art.8 del D.M. 19 febbraio 2007.
Anche in tale ipotesi, la documentazione prevista a livello normativo è indispensabile per la fruizione dell’agevolazione, per cui non può ritenersi sufficiente il solo possesso della curva di rendimento termico, anche se conforme alla precedente norma UNI 8212-9.
Infine, sempre nell’ambito dell’installazione di pannelli solari, l’Agenzia, ribadendo che l’intervento deve riguardare comunque edifici già esistenti e non le nuove costruzioni, precisa che è in ogni caso necessario acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato e inviare all’Enea l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
[1] Al riguardo, si ricorda che, come chiarito nella Circolare ministeriale n.36/E/2007, l’elenco di tali strutture non è esaustivo, per cui l’istallazione dei pannelli solari può beneficiare della detrazione se effettuata su ogni edificio in cui, per l’attività svolta o i servizi prestati, si renda indispensabile la produzione di acqua calda.
3810-R.M. 244-E-07-ALL1.pdfApri