Con il Comunicato del Presidente del 10 giugno 2011 l`Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in ordine alla disciplina transitoria della qualificazione SOA ex D.P.R. n. 207/2010.
1.2. Normativa di riferimento
In base al principio “tempus regit actum“ tutti contratti di qualificazione (o variazioni minime, verifica triennale, integrazioni di categorie / classifiche e rinnovo dell`attestazione) sottoscritti fino alla data dell` 8 giugno 2011 sono disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del relativo contratto (dal D.P.R. n. 34/2000).
Nuovi modelli saranno messi a disposizione per gli attestati rilasciati sulla base del D.P.R. n. 207/2010, con i quali sarà possibile, su richiesta delle imprese, accedere alle nuove classifiche III-bis e IV-bis. I soggetti in possesso di tali categorie e attestazioni potranno, comunque, partecipare alle gare indette sulla base del “vecchio”” D.P.R. n. 34/2000, ciò in coerenza con il principio di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalti pubblici.
1.3. Categorie “variate””
Riguardo alle attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000, contenenti solo una o più categorie “variate”” OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2, a far data dall`8 giugno 2011 non sarà più possibile stipulare contratti per ottenere :
·l`integrazione di categoria dell`attestazione oggetto di prorogatio;
·l`integrazione di classifica della categoria “variata””.
Permane, comunque, l`obbligo di effettuare la verifica triennale e le variazioni minime su tali attestati (vedi impresa “a”” nello schema allegato). A conclusione delle predette operazioni le SOA dovranno adottare il modello di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000.
Le attestazioni ottenute sulla base di contratti stipulati a partire dall`8 giugno 2011, concernenti categorie “variate”” saranno efficaci ai fini della partecipazione alle gare a decorrere dal 7 giugno 2012, e riporteranno nel nuovo modello di attestazione l`espresso riferimento al D.P.R. n. 207/2010.
Da notare, infine, che la legge conversione del D.L. “sviluppo”” n. 70/11, potrebbe escludere le categorie OG10 e OS20 tra quelle variate.
1.4. Attestazioni “miste “
In virtù della prorogatio ope legis fino al 6 giugno 2012 delle attestazioni in corso di validità alla data del 10 dicembre 2010 relative alle qualificazioni nelle categorie “variate””, l`impresa in possesso di un`attestazione “mista”” (ovvero contenente anche categorie non variate) con scadenza nel suddetto periodo, potrà stipulare con una SOA un contratto per il rinnovo dell`attestazione limitatamente alle sole categorie “non variate””.
L`impresa che dall`8 giugno 2011 abbia stipulato un altro contratto di qualificazione nelle categorie “non variate”” dovrà utilizzare (vedi impresa “D“ nello schema allegato) due diverse attestazioni:
·quella ex D.P.R. n. 34/2000 relativa alle categorie “variate”” (in regime di “prorogatio””);
·quella ex D.P.R. n. 207/2010 relativa alle categorie “non variate”” (regime di doppia attestazione).
Le eventuali variazioni minime e verifica triennale compariranno su entrambi i certificati.
1.5. Regime ordinario
Allo scadere del periodo transitorio le imprese potranno richiedere un nuovo attestato alla SOA che effettuerà la “rivalutazione”” delle categorie “variate”” ex D.P.R. n. 34/2000, che hanno cessato la loro validità alla data del 6 giugno 2012 (vedi impresa “a”” nello schema allegato).
Nel caso l`impresa abbia più categorie di cui almeno una variata, questa dovrà rivedere l`intero attestato (come se fosse una nuova attestazione), qualora le altre categorie rimaste immutate con il nuovo regolamento non siano state rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (vedi impresa “C“ nello schema allegato).
In caso contrario, la rivalutazione (che si configurerà come una “integrazione di categoria””) verrà effettuata in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010 sulle sole categorie variate (vedi impresa “D“ nello schema allegato).
Si ricorda, in proposito, che il D.P.R. n. 207/2010 impone, tra i vari adempimenti, l`impiego di soli certificati on-line e la presentazione alla SOA dei bandi di gara da cui ha avuto origine il certificato stesso.
1.6. Conclusioni
Le linee direttive ora esposte sembrerebbero penalizzare soprattutto le imprese che sono in possesso di due attestati, uno per le categorie variate e uno per le categorie non variate (rilasciate ai sensi del DPR n. 34/2000); tali imprese a partire dal 7 giugno 2012 saranno costrette a rivedere entrambi gli attestati soggiacendo ai complessi e nuovi adempimenti previsti dal D.P.R. n. 207/2010.
Sorprende, infine, la necessità di procedere alla verifica triennale per le imprese con attestati contenenti categorie variate.
Tale precisazione, non prevista dalla legge, costringerà le imprese ad effettuare una verifica sui requisiti, ciò nonostante la stessa attestazione sarà completamente rivista a giugno del prossimo anno.
Si attua, in tal modo, una disparità con le attestazioni sottoposte a scadenza finale, rispetto a alle quali non è previsto nessun oneroso adempimento.