A seguito degli interventi dell'Ance il Ministero del lavoro ribadisce in una circolare il concetto di enti bilaterali "genuini"
Si fa seguito alla comunicazione del 20 luglio scorso per sottolineare che il Ministero del Lavoro, con l’allegata circolare n. 20 del 29 luglio scorso, ha ribadito espressamente l’importanza e la centralità degli enti bilaterali “genuini” espressione di associazioni datoriali e sindacali realmente rappresentative, in quanto comparativamente più rappresentative.
Tale precisazione, intervenuta anche a seguito delle numerose sollecitazioni dell’Ance, chiarisce quali sono i criteri per l’individuazione, da parte del datore di lavoro, dei soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A tal proposito, la circolare enuncia che, laddove si ponga concretamente il problema di verificare la sussistenza della legittimazione di tali enti allo svolgimento delle funzioni attribuite loro dalla legge (ad es. in caso di verifica ispettiva), dovrà preliminarmente valutarsi l’effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali e datoriali che costituiscono tali organismi.
Pertanto, in tutti i casi in cui le disposizioni di legge prevedano che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione degli organismi bilaterali per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (es. art. 37 co. 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.), si impone che esso ricorra esclusivamente ad organismi in possesso del requisito di cui sopra e che siano in possesso degli ulteriori elementi rappresentati dall’operatività nel settore di riferimento e dalla presenza nel territorio di riferimento.
Tali precisazioni intervengono ancora una volta sottolineando, in sintonia con l’azione svolta costantemente dall’Ance e dai sindacati di categoria, il fondamentale ruolo della bilateralità nel settore dell’edilizia.
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