La Cnce ritiene che le Casse Edili non siano tenute al versamento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo di azioni per il recupero di crediti verso imprese inadempienti
La Cnce, con l’allegata comunicazione n. 468/2011, in risposta al quesito posto da diverse Casse Edili, ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina sul contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Ai sensi della normativa di riferimento contenuta nel DPR n. 113/2002, così come modificato dalla legge n.111/2011, e innanzitutto nell’art. 37, comma 6, l’obbligo di tale contributo è stato esteso alle controversie in materia di lavoro, relative, in particolare, a quelle di assistenza e previdenza obbligatorie e a quelle individuali di lavoro o concernenti il pubblico impiego.
Alla luce di tali disposizioni, la Cnce ritiene che le Casse Edili non siano tenute al versamento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo di azioni per il recupero di crediti verso imprese inadempienti.
L’obbligo del contributo unificato riguarda le persone fisiche e non è esteso a soggetti diversi, come le associazioni non riconosciute, quali sono le Casse Edili, che non sono titolari di un reddito personale.
Inoltre, le controversie che interessano le Casse Edili riguardano forme di previdenza privata di origine contrattuale e non obbligatoria, non possono essere considerate individuali, stante la pluralità di soggetti coinvolti e il fatto che attengano il versamento di somme dovute a tutela di interessi di carattere mutualistico e collettivo derivanti dai contratti di lavoro.
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