Non è dovuta l`imposta di bollo sulle osservazioni presentate relativamente al Piano strutturale, al regolamento urbanistico ed alle varianti urbanistiche, tranne che nell`ipotesi in cui tali osservazioni siano presentate agli Uffici fiscali per la registrazione.
In tal caso, infatti, si ha il cosiddetto “caso d`uso”” che prevede l`applicazione dell`imposta anche su tali osservazioni, ai sensi dell`art. 32 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.642.
Queste le precisazioni fornite dall`Agenzia della Entrate con la Risoluzione 31 marzo 2003, n.76/E, con la quale viene esclusa l`applicazione dell`imposta di bollo sin dall`origine sulle osservazioni al Piano strutturale (parte del Piano Regolatore Generale), in quanto le stesse non sono dirette ad ottenere l`emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati (art.3, Tariffa , parte I, allegata al DPR 642/72).
3900-Risoluzione 31 marzo 2003, n.76-E.pdfApri