L`Agenzia delle Entrate con la circolare 29 aprile 2003, n.23/E ha fornito nuovi chiarimenti sui rapporti tra la definizione delle società di persone e quella dei propri soci, con riferimento alle sanatorie fiscali previste nella legge finanziaria 2003.
L`adesione da parte della società di persone, così come dell`azienda coniugale e dell`impresa familiare, ad una delle forme di sanatoria della legge 289/2002, produce effetti direttamente in capo ai soci per quanto attiene al concordato per gli anni pregressi (art.7 legge 289/2002) e alla dichiarazione integrativa semplice (art.8 legge 289/2001). Al contrario, nell`ipotesi di condono tombale (art.9 legge 289/2002), la definizione da parte della società non implica l`integrazione della base imponibile agli effetti delle imposte per i singoli soci. Tuttavia, anche in tal caso l`amministrazione finanziaria nell`ipotesi in cui soltanto la società si sia avvalsa della definizione automatica, potrà attivare controlli sostanziali in capo alla stessa società, al solo scopo di accertare il reddito di partecipazione imputabile ai soci.
3901-circolare 29 aprile 2003, n.23-E.pdfApri